Sentenza — n. 45977/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da Calogero Grispo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e dalla commissione del fatto con premeditazione, commesso ai danni di Manuel e Roberto Bozzo il 10 ottobre 2021, e di detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza :13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRISPO CALOGERO nato a PALERMO il 28/04/1999 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, il quale, con requisitoria del 6 giugno 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da Calogero Grispo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e dalla commissione del fatto con premeditazione, commesso ai danni di Manuel e Roberto Bozzo il 10 ottobre 2021, e di detenzione e porto in luogo pubblico non autorizzati di arma comune da sparo.
2. Calogero Grispo propone, con l'assistenza dell'avv. Calogero Vella, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza, nei suoi confronti, di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'episodio delittuoso sulla base di elementi indiziari di modestissima consistenza e senza considerare, in particolare: che nessuno dei soggetti escussi lo ha indicato come presente nel momento in cui Vincenzo Carlo Daricca esplose colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Manuel e Roberto Bozzo; che egli è rimasto estraneo alla lite che ha costituito antefatto dell'iniziativa criminosa di Daricca e, quindi, al movente del delitto; che l'impostazione accusatoria poggia su indizi equivoci e di scarsa -E- -4-4) rilevanza e trascura che i dati estratti dall'applicazione ‘££) Solilo incompatibili con la sua presenza a bordo della Fiat 600 utilizzata da Daricca per attentare alla vita delle persone offese.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con requisitoria del 6 giugno 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.
2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziarlo a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Calogerc Grispo in relazione al tentato omicidio di Manuel e Roberto Bozzo ed ai connessi reati in materia di armi. Ha spiegato, in particolare, che — pacifico, per ammissione dello stesso Daricca, che questi si trovava, al momento dell'esplosione dei colpi di pistola all'indirizzo dei fratelli Bozzo, in compagnia di altra persona, la cui identità, però, l'indagato non ha inteso rivelare — l'individuazione del concorrente in Calogero Grispo è frutto della sinergica valutazione di una serie di circostanze e, specificamente: - della confidenza riservata alla madre Patrizia Cottoni da Roberto Bozzo il quale, dalla camera di ospedale in cui egli era ricoverato (ed al cui interno era stata attivata l'intercettazione ambientale), le riferì che la Fiat 600 a bordo della quale si trovava Vincenzo Carlo Daricca era guidata da «Lillo» (comunemente utilizzato, in Sicilia, come diminutivo di Calogero) Grispo il quale, replicò subito la donna, temeva di subire la reazione delle vittime; - del riscontro all'affermazione della Cottoni acquisito dalla polizia giudiziaria che, in occasione di un controllo su strada di pochi giorni successivo al fatto di sangue, apprese da Grispo che egli aveva paura di possibili ritorsioni da parte dei familiari dei Bozzo, che lo riteneva coinvolto nell'agguato;- del forte legame tra Daricca e Grispo il quale, cinque giorni dopo il fatto, pubblicò un post su Facebook con cui manifestava la propria solidarietà all'amico ristretto in carcere («solo noi sappiamo cosa ci lega amico mio, sei forte per come ti ho sempre detto.
Ti aspetto fuori fratello mio, più forti di prima»); - dell'indicazione fornita, in occasione di un colloquio ca -cerario, da Daricca alla fidanzata, sollecitata a contattare celermente Grispo per invitarlo a mantenere il silenzio sulla vicenda ed a disfarsi dell'autovettura utilizzata per il compimento del delitto, seguita dal pronto adempimento della ragazza; - dei messaggi scambiati, via Whatsapp, tra Roberto Bozzo e l'amico Rosario Cusenza, il quale, la notte della sparatoria, era stato contattato da «Lillo» il quale, tramite videochiamata, lo aveva minacciato di morte, secondo quanto espressamente indicato da Cusenza; - del colloquio intercorso tramite videochiamata, il 17 ottobre 2021, tra Roberto Bozzo ed un amico, di nome Giovanni, il quale, appreso che Bozzo aveva riconosciuto il complice di Daricca, lo indicò come persona che «per dire una parola ci vogliono tre anni», così riferendosi, univocamente, alla balbuzie che, effettivamente, affligge l'odierno ricorrente; - degli esiti delle verifiche effettuate sulle utenze cellulari in uso a Grispo che, nell'orario corrispondente alla ricerca dei fratelli Bozzo ed al conseguente agguato, non rispose alle numerose chiamate registrate in enl:rata; - delle ricerche effettuate sul web da Grispo subito dopo l'episodio delittuoso, aventi ad oggetto temi quali:
«condanna per concorso tentato omicidio», «tentato omicidio», «duplice tentato omicidio pena». I giudici della cautela hanno, pertanto, offerto una lettura coordinata dell'intero compendio indiziario, che vede Grispo impegnato a supportare, senza riserve di sorta e con apporto di sicura efficienza causale, il progetto criminoso di Daricca ponendosi alla guida della Fiat 600 alla ricerca, in orario notturno, delle vittime designate e garantendo il necessario sostegno logistico, per poi mettersi a disposizione dell'amico anche dopo che questi era stato raggiunto da titolo custodiale per il duplice tentato omicidio.
4. A fronte di un apparato argomentativo logico e coerente, oltre che perfettamente aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente rivolge le proprie censure a profili di portata marginale o, comunque, non decisiva nella complessiva economia della decisione impugnata, che poggia su pilastri la cui solidità non è intaccata dalle doglianze compendiate nel libello introduttivo del presente giudizio. Pone l'accento sul dato — di per sé ininfluente, dovendosi tener conto dell'intensità del legame tra l'odierno ricorrente e Vincenzo Carlo Daricca — connesso alla propria estraneità alla lite scoppiata a Terrasini, nonché sulle dichiarazioni rese all'autorità dalle persone offese, da ritenersi, alla luce di quanto sopra indicato, reticenti nella parte in cui i germani Bozzo (Roberto, in particolare) hanno omesso di esporre di avere riconosciuto in Calogero «Lillo» Grispo l'autista del veicolo impiegato dai responsabili dell'aggressione.
Reitera le obiezioni già articolate innanzi al Tribunale del riesame in relazione ai movimenti registrati, nei momenti topici della vicenda, dall'applicazione ETE153 che, tuttavia, non valgono — tanto più perché non accompagnate dall'allegazione dell'atto istruttorio, che incide sul rispetto del principio di autosufficienza del ricorso — a superare il rilievo di ordine logico afferente alla compatibilità tra l'esiguo numero di passi da lui compiuti e la sua presenza all'interno del veicolo.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza :13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla