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Sentenza — n. 45973/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da Rocco Francesco Ieranò, intesa ad essere ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia alla detenzione domiciliare, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47 -ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581).

Parole chiave

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liberazione condizionale restrizione di libertà domanda d'asilo di rom regime penitenziario adeguamento della pena semiprigionia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IERANO' ROCCO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 25/08/1972 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi lainammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da Rocco Francesco Ieranò, intesa ad essere ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n.

82. In proposito, richiamate le considerazioni sottese a precedente — nella misura di appena nove mesi — provvedimento di analogo tenore, ha ritenuto che, pur al cospetto delle condizioni (espiazione di 4neno ur quarto della pena) di ammissibilità della misura alternativa e dell'avvio, da parte del condannato, collaboratore di giustizia, di un positivo percorso di riabilitazione, l'accoglimento dell'istanza è precluso dalla necessità di rispettare il principio di gradualità e dal prevedibile innalzamento del fine-pena (conseguente ad una nuova condanna, all'esito del giudizio di primo grado, a severa pena detentiva), fattori che concorrono a rendere prematura una prognosi di effettiva conformazione del futuro stile di vita alle regole di civile convivenza, imprescindibile presupposto per l'ammissione alla detenzione domiciliare.

2. Rocco Francesco Ieranò propone, con l'assister za dell'avv. Rosa Pandalone, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza senza tener conto delle informazioni, assolutamente positive, acquisite in ordine al suo comportamento carcerario, all'intervenuta recisione di ogni legame con ambienti criminali, all'esito dei permessi premio dei quali egli ha sinora fruito, nonché alla genesi ed allo sviluppo della collaborazione con la giustizia, ed orientando la decisione ai parametri che governano l'istituto della liberazione condizionale anziché quello della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato, I'l giugno 2021, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha ribadito e sviluppato quanto esposto nel libello introduttivo del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto.2. L'art. 16 -nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 82, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 8, prevede, al comma 1, che «Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

I successivi commi 2 e 3 dispongono, poi, tra l'altro, che «Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata» e che «La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione.

Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimentc alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Ai sensi del comma 4, infine, «Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole».

3. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia alla detenzione domiciliare, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47 -ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581).

A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azior e•rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 clell'01/02/2007, Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833;

Sez. 1, in. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). Del resto, è stato ulteriormente notato, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di distinti, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517;

Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945). In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'01/02/2007, Pepe, cit.).

Può, pertanto, concludersi nel senso che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello 'stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365;

Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183).4. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici. Se è vero, infatti, che Rocco Francesco Ieranò risulta avere avviato, nel 2013, un proficuo percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria ed essersi impegnato in uno sforzo di revisione critica del proprio vissuto criminale che ha sortito esiti senz'altro ampiamente positivi, in chiave sia di adesione alla proposta trattamentale che di allontanamento dai pregressi trascorsi devianti, non può trascurarsi, per converso, che l'ordinanza impugnata poggia sulla necessità di rispettare il principio di progressività nella sperimentazione dei benefici penitenziari.

Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza, nel richiamare la decisione adottata pochi mesi prima della presentazione della nuova richiesta, ha segnalato che Ieranò, medio tempore, ha fruito di un certo numero di permessi premio e, per contro, ha riportato una ulteriore condanna, per un duplice tentato omicidio commesso nel 2013, alla pena di otto anni di reclusione che, quantunque relativa a condotta anteriore rispetto alla scelta collaborativa, allontanerebbe in misura consistente, in caso di definitività, la prospettiva di integrale espiazione della giustizia. ffirdavolotu~Arelff .

Ha, quindi, rilevato che, quantunque la collaborazione abbia consentito a Ieranò di allontanarsi definitivamente dal contesto sociale, familiare e geografico in cui egli aveva maturato i propositi criminali e di progettare, con il sostegno della famiglia, un futuro fondato su valori condivisi, deve considerarsì, per converso, che il tempo, relativamente recente, dell'opzione per la collaborazione con la giustizia e la durata, ancora contenuta, della fruizione dei permessi inducono a ritenere la necessità della prosecuzione, per un ulteriore periodo, della sperimentazione esterna, finalizzata ad apprezzare il genuino e non utilitaristico comprendere ripudio delle logiche criminali.

5. A fronte di una decisione ancorata ad inconfutabili dati obiettivi, il ricorrente pone l'accento, ancora con la più recente memoria, sulla rilevanza dei progressi da lui compiuti nell'arco temporale che separa l'ordinanza impugnata da quella precedente e, quindi, sul tenore, favorevole all'ammissione alla detenzione domiciliare, della relazione di sintesi trasmessa dall'istituto penitenziario in cui egli si trova, in atto, ristretto e dei pareri espressi dalla DNAA e dalla DDA di Reggio Calabria. Così facendo, addebita al Tribunale di sorveglianza di essersi discostato dai suggerimenti formulati da quelle autorità dei quali, nondimeno, l'ordinanza censurata ha compiutamente dato atto, pervenendo, tuttavia, ad una soluzione diversa da quella prospettata sulla scorta di considerazioni cine — nell'esaltare i trascorsi delinquenziali del ricorrente, autore di gravissimi reati, alcuni dei quali ancora in fase di accertamento, l'entità della pena da espiare ed il tempo decorso dall'opzione per la collaborazione con la giustizia — non appaiono manifestamente illogiche né contraddittorie e, nell'encomiabile sforzo di coniugare tutti gli interessi che vengono in rilievo, si mantengono nel solco dei poteri di valutazione rimessi alla magistratura di sorveglianza.

Né, va opportunamente aggiunto, può dubitarsi della legittimità del provvedimento impugnato per il fatto che, decorso, a partire dall'adozione della precedente ordinanza di rigetto, un determinato torno di tempo, la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare sia stata nuovamente disattesa, giacché il Tribunale di sorveglianza, lungi dal sottacere quanto medio tempore accaduto, lo ha, in forza di un percorso argomentativo incensurabile, reputato inidoneo a giustificare, in attesa del consolidamento dei manifestati sintomi di pieno ravvedimento, l'accesso alla misura alternativa che ha, in sostanza, reputato prematuro.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Ieranò al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo peri