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Sentenza — n. 45514/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order due to incorrect legal characterization of early release grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Bari Surveillance Court's order dismissing Antonello Strambelli's early release claim. The lower court incorrectly assumed Strambelli had been released due to full sentence expiation, which would have rendered the claim moot. The Court found the actual release was based on a Public Prosecutor's suspension order, leaving a residual sentence of over one year and preserving the claim's interest.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 10 c.p.s.: When a prisoner is released under a suspension of execution order rather than full sentence expiation, the legal interest for an early release claim remains valid and the lower court's dismissal based on presumed expiation is erroneous.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Court Jurisdiction Early Release Claim Sentence Expiation Distinction Public Prosecutor Suspension Order Mootness Determination Cassation Review Standard scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 10 c.p.s.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRAMBELLI ANTONELLO nato a BARI il 21/06/1993 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da Antonello Strambelli avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 3/10/2016 - 3/4/2017. Il Tribunale rilevava che il condannato era stato scarcerato per espiazione della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonello Strambelli, deducendo violazione di legge. Strambelli non era stato scarcerato per espiazione della pena ma per sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta dal Pubblico Ministero, residuando una pena da espiare di oltre un anno di reclusione. L'interesse alla decisione, quindi, sussisteva.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente non è stato scarcerato per integrale espiazione della pena - circostanza che avrebbe reso priva di interesse la decisione in tema di liberazione anticipata - ma in forza di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero. Il decreto del pubblico ministero indica che il condannato deve ancora espiare la pena di anni uno, mesi due e giorni sedici di reclusione. Permanendo l'interesse alla decisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che affronterà nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr