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Sentenza — n. 45505/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45505/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI LELLO nato a MONTEREALE il 18/09/1949 avverso l'ordinanza del 17/08/2021 del MAG. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Kate Tassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 17 agosto 2021 il magistrato di sorveglianza di l'Aquila ha respinto la istanza di ampliamento dell'orario di autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio presentata dal condannato in detenzione domiciliare Lello Antonelli. Il condannato, per il tramite del difensore, ha impugnato il provvedimento con reclamo; in esso si evidenzia che il provvedimento è del tutto privo di motivazione e si spiegano le ragioni per cui è necessario questo ampliamento dell'autorizzazione. Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha ritenuto non impugnabile il provvedimento con reclamo e riqualificato lo stesso in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 568 c.p; Sentenza — n. 45505/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, rv. 226135; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, P.M. in proc. Priebke, rv. 238919). Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, cod. proc. pen. e trasmesse a questa Corte, conformemente alla procedura seguita, in effetti, nel caso in esame dal Tribunale di sorveglianza.

Parole chiave

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sospensione del diritto di visita rinnovo del permesso di dimora soggiorno obbligato proroga della carcerazione espulsione tolleranza del soggiorno soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
255922), anche tramite l'aggancio diretto alle norme dell'art. 111, commi 6 e 7, Costituzione.
art. 568 c.p
Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI LELLO nato a MONTEREALE il 18/09/1949 avverso l'ordinanza del 17/08/2021 del MAG. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Kate Tassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 17 agosto 2021 il magistrato di sorveglianza di l'Aquila ha respinto la istanza di ampliamento dell'orario di autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio presentata dal condannato in detenzione domiciliare Lello Antonelli. Il condannato, per il tramite del difensore, ha impugnato il provvedimento con reclamo; in esso si evidenzia che il provvedimento è del tutto privo di motivazione e si spiegano le ragioni per cui è necessario questo ampliamento dell'autorizzazione. Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha ritenuto non impugnabile il provvedimento con reclamo e riqualificato lo stesso in ricorso per cassazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate Tassone, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Considerato in diritto 1. Si premette che, come è stato affermato in più occasioni da questa Corte, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 ter, provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, rv. 224015;

Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, rv. 226135; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, P.M. in proc. Priebke, rv. 238919). Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, cod. proc. pen. e trasmesse a questa Corte, conformemente alla procedura seguita, in effetti, nel caso in esame dal Tribunale di sorveglianza.

2. Ciò posto, il ricorso è fondato. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è motivato nel seguente modo: "visto, allo stato si rigetta". Si tratta di un provvedimento che, in effetti, come dedotto in ricorso, è totalmente privo di motivazione, contenendo solo il dispositivo. E' vero che, per disposizione dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., i decreti devono essere motivati, a pena di nullità, soltanto quando espressamente previsto, ma nei provvedimenti che incidono sulla libertà personale l'obbligo di motivazione è stato ricavato interpretativamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenza 21 maggio 2013, n. 25639, Giugliano, Rv. 255922), anche tramite l'aggancio diretto alle norme dell'art. 111, commi 6 e 7, Costituzione. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo esame della istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di l'Aquila. Così deciso in