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Sentenza — n. 45502/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45502/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26/1/2022 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Leonard Sheshi, di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, rispettivamente del Pretore di Alba, del Pretore di Pisa e del Pretore di Chiavari, affermando che non era stato possibile reperire la prima sentenza, e che il reato ivi giudicato era stato rilevato mediante una nota della Questura di Genova in cui erano elencati i precedenti di polizia del Sheshi.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 186 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 45502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. avanzata da Leonard Sheshi, di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, rispettivamente del Pretore di Alba, del Pretore di Pisa e del Pretore di Chiavari, affermando che non era stato possibile reperire la prima sentenza, e che il reato ivi giudicato era stato rilevato mediante una nota della Questura di Genova in cui erano elencati i precedenti di polizia del Sheshi.

Parole chiave

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esecuzione della sentenza esecuzione delle pene diritto di ottenere una decisione domanda di continuazione dell'esecuzione decisioni incidentali disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 26/1/2022 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
Osserva questa Corte che a tenore dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14822/2021
il giudice dell'esecuzione deve acquisire le sentenze che hanno accertato i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se non vi ha provveduto l'istante (Sez. 1, n. 14822/2021).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHESHI LEONARD, nato in ALBANIA il 19/07/1975 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, PASQUALE FIMIANI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 26/1/2022 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Leonard Sheshi, di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, rispettivamente del Pretore di Alba, del Pretore di Pisa e del Pretore di Chiavari, affermando che non era stato possibile reperire la prima sentenza, e che il reato ivi giudicato era stato rilevato mediante una nota della Questura di Genova in cui erano elencati i precedenti di polizia del Sheshi.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Maurizio Tonnarelli, lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione, per la mancata acquisizione della sentenza del Pretore di Alba del 14/12/1995. Con ulteriore motivo di ricorso, ci si duole dell'esclusione della continua- zione della quale invece ricorrevano gli indici dell'omogeneità delle condotte, dell'identità del bene giuridico offeso e del contenuto intervallo temporale.

3. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. Osserva questa Corte che a tenore dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve acquisire le sentenze che hanno accertato i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se non vi ha provveduto l'istante (Sez. 1, n. 14822/2021). L'omissione di tale adempimento vizia l'ordinanza impugnata, per avere reso una motivazione astratta e congetturale, non basata sul completo esame delle vicende per cui Sheshi ha riportato condanna.

4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, onde rinnovare l'esame dell'istanza di continuazione previa acquisizione di tutte le sentenze indicate, rinviando al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I