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Sentenza — n. 45499/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure, ruling post-sentence asset acquisitions valid if funded by pre-sentence illicit proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to seize assets acquired after the first-instance judgment. The appellant argued that the business acquisition was a gratuitous takeover with no personal funds, while the prosecution contended the assets were funded by illicit proceeds accumulated prior to the conviction. The court rejected this, establishing that the temporal gap does not invalidate confiscation if the financial resources originated before the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis cod. pen.; The judge of execution may order confiscation of assets acquired after the first-instance judgment if they are funded by resources possessed prior to the sentencing, provided the temporal criterion of reasonableness is met.

Parole chiave

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confiscation extended post-sentence acquisition illicit proceeds temporal criterion preventive seizure judicial execution mafia association contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore di Daniela Triglia, deducendo violazione dell'art. 240 bis cod.
art. 240-bis cod. pen
Come ricorda l'ordinanza impugnata, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella
"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIGLIA DANIELA nato a REGGIO CALABRIA il 04/02/1962 . avverso l'ordinanza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta da Triglia Daniela avverso il provvedimento che aveva disposto il sequestro preventivo e la confisca della ditta individuale alla stessa intestata, esercente l'attività di commercio di calzature e abbigliamento. Il provvedimento era motivato sulla condanna subita da Francesco Foti per i reati di cui agli artt. 416 bis e 644 cod. pen. (quest'ultimo aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991), commessi tra il 2007 e il 2010, sulla affermazione della disponibilità in capo a Foti dei beni di cui la moglie era formalmente titolare nonché dell'incompatibilità degli investimenti con le risorse lecite del nucleo familiare.

La Corte riteneva non provata e smentita dalle risultanze l'affermazione secondo cui la Triglia era subentrata nella gestione della ditta al figlio Domenico Davide Foti, senza alcun esborso di denaro, non emergendo alcun subentro e risultando costi fissi e per l'acquisto di beni che avevano determinato un reddito negativo dell'azienda, assolutamente incompatibile con la situazione reddituale della Triglia e del suo nucleo familiare. In particolare, la Triglia non aveva percepito alcun reddito nel periodo 2006 - 2018 e il reddito familiare era negativo; né l'indennizzo assicurativo percepito dieci anni prima da Francesco Foti mutava questo quadro.

La Corte, ancora, osservava che l'investimento patrimoniale, pur collocato in un periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, era il frutto del reimpiego di mezzi finanziari accumulati in un momento antecedente alla sentenza stessa, venendo così rispettato il principio stabilito recentemente dalle Sezioni Unite in ordine alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Daniela Triglia, deducendo violazione dell'art. 240 bis cod. pen. La norma, seppure indirettamente, pone specifici limiti temporali in tema di confisca allargata disposta dal giudice dell'esecuzione, non permettendola per le acquisizioni patrimoniali successive alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il ricorrente ricorda, inoltre, che il giudice della cognizione aveva disposto il dissequestro della società Milano Vendennoda s.r.l. intestato a Foti il quale, per di più, aveva ricevuto un ingente indennizzo assicurativo che aveva favorito il sostentamento del nucleo familiare.

Comunque, non vi era alcuna prova che i cespiti fossero frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti prima della sentenza o di beni che avrebbero potuto • essere confiscati nel corso del giudizio di merito; non vi era alcun collegamento tra l'acquisto dell'attività commerciale da parte della Triglia (2018) e l'attività criminosa presupposta (2009). Il ricorrente sottolinea che l'ingresso nella ditta non aveva richiesto alcun versamento di capitale, atteso che i beni strumentali e i beni erano stati forniti gratuitamente alla Triglia dal figlio.

3. Il Sostituto Procuratore generale, cons. Gianluigi Pratola, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Come ricorda l'ordinanza impugnata, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). Di conseguenza, la circostanza che l'avvio dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente (2018) sia stato successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado non rende, di per sé, illegittima la confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, atteso che il provvedimento è stato adottato sul presupposto dell'utilizzazione di risorse economiche provenienti dai delitti di usura aggravata e partecipazione ad associazione di stampo mafioso commessi da Francesco Foti alcuni anni prima.

2. Tale presupposto è ampiamente dimostrato sulla base della assoluta assenza di redditi della ricorrente nel periodo 2006 '-. 2018 (dato sufficiente a dimostrare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità dell'azienda in capo al condannato) e della precaria situazione reddituale dei coniugi Triglia - Foti, tale da non consentire gli investimenti operati. L'ordinanza prende in considerazione le argomentazioni difensive e, in particolare, quella secondo cui l'avvio dell'azienda era stata frutto di un subentro del tutto gratuito nonché quella che ricordava l'indennizzo assicurativo percepito per diversa società da Francesco Foti, dimostrandone l'erroneità e l'irrilevanza.

3. A fronte della motivazione puntuale e argomentata dell'ordinanza, la ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito, nuovamente richiamando l'importo dell'indennizzo assicurativo e la natura gratuita del subentro, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento. Il ricorso, per di più, è privo di autosufficienza nei passaggi in cui richiama il contenuto della relazione del dott. Cariddi che, comunque, era stata valutata dalla Corte territoriale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così