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Sentenza — n. 45498/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45498/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA RAIMONDO nato a TORRE DEL GRECO il 08/05/1983 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di Raimondo Amendola di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (A: sentenza Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2015;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Valentina Manuali, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E', in particolare, fondato il primo motivo del ricorso, in cui si deduce che il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base quella del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che era uno dei reati oggetto della sentenza sub A), ma poi in realtà ha operato l'aumento per continuazione non sulla pena base, ma sulla pena finale della stessa sentenza sub A).

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda formazione di una pena complessiva alleggerimento della pena esecuzione della pena
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA RAIMONDO nato a TORRE DEL GRECO il 08/05/1983 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di Raimondo Amendola di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (A: sentenza Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2015;

B: sentenza Corte di appello di Napoli del 5 luglio 2017; C: sentenza Corte di appello di Napoli dell'Il febbraio 2015), ed ha rideterminato di conseguenza la pena complessiva inflitta nei tre titoli. 1 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base quella del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che era uno dei reati oggetto della sentenza sub A), ma poi in realtà ha operato l'aumento non sulla pena base ma sulla pena finale della stessa sentenza sub A).

Nel secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione nell'individuare l'aumento per il reato oggetto della sentenza sub C) non ha adempiuto all'onere di motivazione, limitandosi ad usare l'espressione "può congruamente determinarsi".

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Valentina Manuali, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E', in particolare, fondato il primo motivo del ricorso, in cui si deduce che il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base quella del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che era uno dei reati oggetto della sentenza sub A), ma poi in realtà ha operato l'aumento per continuazione non sulla pena base, ma sulla pena finale della stessa sentenza sub A).

In effetti, la sentenza Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2015 (sentenza A), aveva giudicato più reati ed aveva ritenuto l'esistenza della continuazione tra gli stessi (c.d. continuazione interna), pervenendo ad una pena complessiva finale, che il giudice dell'esecuzione ha poi assunto come pena base su cui calcolare gli ulteriori aumenti di pena derivanti dall'applicazione della continuazione con i reati giudicati nelle sentenze B) e C) (c.d. continuazione esterna). Questa operazione effettuata dal giudice dell'esecuzione non è corretta, perché, seppur consente di comprendere indirettamente quale sia il reato assunto come più grave tra quelli riuniti in continuazione esterna (il reato base della sentenza A) e quale sia la pena base per tale reato, non consente di comprendere, però, quale sia l'aumento per continuazione applicato a ciascuno dei reati diversi da quello assunto come più grave.

Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, infatti, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella t determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216); in difetto, è impossibile controllare se la pena finale, come rideterminata dal giudice dell'esecuzione, sia o meno pena legale.

In un caso, quale quello in esame, in cui il giudice dell'esecuzione ha, in definitiva, effettuato la continuazione tra sentenze, e non tra i singoli reati oggetto di ciascuna di quelle sentenze, il provvedimento deve, pertanto, essere annullato per rinvio per nuovo esame dell'istanza del condannato. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli. Così dec