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Ordinanza — n. 45487/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45487/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2022 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata da Patrizio Caselli, respingendo la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Brescia in data 11 luglio 1991 e dal Tribunale di Roma in data 10 febbraio 1996.

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce che sulla estinzione della pena per prescrizione il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. E' dunque previsto che nella materia de qua il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza ctO atto di opposizione avanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Parole chiave

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opposizione revisione della sentenza penale esame di cassazione ritiro della domanda di revisione allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
L'art. 676 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLI PATRIZIO nato a FERRARA il 04/06/1949 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Silvia Salvadori che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2022 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata da Patrizio Caselli, respingendo la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Brescia in data 11 luglio 1991 e dal Tribunale di Roma in data 10 febbraio 1996.

2. Il difensore di Patrizio Caselli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce che sulla estinzione della pena per prescrizione il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. E' dunque previsto che nella materia de qua il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza ctO atto di opposizione avanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

La giurisprudenza ha precisato che anche nel caso in cui il giudice provveda all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, e quindi con ordinanza non de plano, la parte possa proporre solo l'atto di opposizione, essendo l'impugnazione con ricorso per cassazione proponibile solo avverso l'ordinanza che decide la fase dell'opposizione (Sez. 1, 10/07/2007 Spezzarli, Rv. 236903; Sez. 1, 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 3/03/2020, DASHI FOTI, Rv. 278854). E' stato spiegato che la particolare disciplina processuale è funzionale ad assicurare alla parte la piena cognizione, da parte del giudice del merito nelle particolari materie previste dagli artt. 672, 676 e 678 cod. proc. pen., di tutte le questioni proponibili, garanzia che il mancato svolgimento della fase di opposizione non assicura.

5. L'impugnazione va dunque qualificata come atto di opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo per lo svolgimento della fase di opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo. Così deciso, il