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Sentenza — n. 45484/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato nel preambolo, emesso a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678, comma 1, dello stesso codice, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Michele Spina avverso il provvedimento di rigetto del beneficio della liberazione anticipata. A ragione della decisione ha rilevato che i periodi per i quali era stata avanzata richiesta di liberazione anticipata - due semestri dal 25 maggio2011 al 1 marzo 2021 e dal 20 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 - sono stati già valutati dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 20 dicembre 2019 e che avverso tale provvedimento non era stato proposto reclamo.

Regesto Legislator

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art. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678, comma 1, dello stesso codice, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Michele Spina avverso il provvedimento di rigetto del beneficio della liberazione anticipata. A ragione della decisione ha rilevato che i periodi per i quali era stata avanzata richiesta di liberazione anticipata - due semestri dal 25 maggio2011 al 1 marzo 2021 e dal 20 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 - sono stati già valutati dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 20 dicembre 2019 e che avverso tale provvedimento non era stato proposto reclamo.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria ritiro dell'effetto sospensivo controllo periodico della detenzione remissione della pena istanza di ricusazione tardiva revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 678 cod. proc. pen
354, con successive modifiche, espressamente richiamante, in caso di reclamo, il procedimento di cui all'art. 678 cod. proc. pen., a sua volta rinviante a quello previsto dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINA MICHELE nato a ACIREALE il 19/07/1972 avverso il decreto del 04/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto indicato nel preambolo, emesso a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678, comma 1, dello stesso codice, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Michele Spina avverso il provvedimento di rigetto del beneficio della liberazione anticipata. A ragione della decisione ha rilevato che i periodi per i quali era stata avanzata richiesta di liberazione anticipata - due semestri dal 25 maggio2011 al 1 marzo 2021 e dal 20 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019 - sono stati già valutati dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 20 dicembre 2019 e che avverso tale provvedimento non era stato proposto reclamo.

2. Avverso il decreto presidenziale ha proposto ricorso per cassazione Spina, per il tramite ijl difensore di fiducia, deducendo i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. Lamenta l'erronea qualificazione dell'istanza come meramente reiterativa di altra avanzata in precedenza nonostante l'allegazione di elementi nuovi e diversi e la deduzione di questioni non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.

3. Il decreto impugnato, a prescindere dalla fondatezza delle censure, deve essere comunque annullato perché non emesso dal Tribunale di sorveglianza, cui spetta la cognizione del reclamo in materia di liberazione anticipata, bensì dal Presidente del medesimo Tribunale. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 13/01/2012, Parisi, Rv. 251678), con la conseguenza che si impone il rispetto delle norme che disciplinano il relativo procedimento, le quali, in materia di liberazione anticipata, sono poste dall'art. 69- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con successive modifiche, espressamente richiamante, in caso di reclamo, il procedimento di cui all'art. 678 cod. proc. pen., a sua volta rinviante a quello previsto dall'art. 666 dello stesso codice.

Tale sistema normativo, in particolare, attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull'istanza di liberazione anticipata e al Tribunale di sorveglianza, nella sua collegialità, la cognizione del reclamo proponibile avverso tale decisione, con tutti i possibili esiti: inammissibilità, accoglimento o rigetto dell'impugnazione. In materia di liberazione anticipata, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato, ove emessa dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo a norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dekurarti:. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter Rasim Ade Evelyn, Rv. 281354 - 01).

4. Segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così deciso, in Roma 14 settembre Il Consigl