Sentenza — n. 45445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è manifestamente infondato„ dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01). Viceversa, sussiste vizio di motivazione, in grado di appello, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01). 1.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOMMA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/03/1986 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO i che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Salvatore Somma responsabile dei reati di tentato omicidio e di rapina aggravati, commessi in Quarto il 20 luglio 2019 in concorso con Vincenzo Baia, Beniamino Cipolletta classe 1996 e Beniamino Cipolletta classe 2000, in danno di Diego Scaramuzzo. Per quanto rileva in questa sede, Somma veniva condannato, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di euro 2.000,00 di multa.
Il giudice di primo grado affermava, sulla base di intercettazioni di conversazioni di Beniamino Cipolletta, classe :1996, contenenti accuse nei confronti di Somma e della constatazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza telefonica di Somma, che quest'ultimo aveva preso parte alla fase antecedente e alla fase preparatoria della rapina. Il giudice di primo grado riteneva anche accertato che Somma era alla guida di un autoveicolo con i tre complici quando questi ultimi ne erano discesi travisati e con armi, e ne aveva atteso il ritorno; che nel frattempo Vincenzo Baia si era posto dinanzi all'entrata della sala scommesse "Cesar Game" per bloccare l'ingresso a terzi; i Cipolletta, entrati nel citato esercizio commerciale, avevano prelevato somme di denaro e avevano esploso colpi di arma da fuoco attingendo Scaramuzzo all'addome.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il giudice di primo grado riteneva accertato che Somma aveva tenuto un comportamento sorretto da dolo diretto nella forma alternativa.
2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di Somma proponeva appello e lamentava, tra l'altro, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto configurabile, in capo a Somma, il dolo alternativo invece di quello eventuale, incompatibile con la fattispecie tentata.
3. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, richiamata la motivazione addotta dal giudice di primo grado, confermava integralmente la sentenza impugnata.
4. La difesa di Somma ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 56 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in carenza assoluta di motivazione, non avendo fornito alcuna risposta alle deduzioni contenute nell'atto di appello, con le quali la difesa aveva rilevato che, nel caso concreto, l'elemento soggettivo presentava le caratteristiche del dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, piuttosto che quelle del dolo diretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato„ dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01;
Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01). Viceversa, sussiste vizio di motivazione, in grado di appello, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01). 1.2.
Nel caso ora in esame, la sentenza di appello non è affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Il giudice di appello ha operato integrale rinvio alla sentenza di primo grado ma ha anche espressamente condiviso la ricostruzione del fatto e le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Infatti, il giudice di appello ha richiamato in motivazione quegli stessi elementi del fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto indicativi della sussistenza del dolo diretto nella forma alternativa. In particolare, il giudice di appello ha affermato che dalle conversazioni intercettate e dalle celle telefoniche agganciate dall'utenza telefonica di Somma era emerso che costui aveva fornito a Benjamin° Cipolletta classe 1996 dei guanti al fine di nascondere i tatuaggi di quest'ultimo; che Somma era presente in zona Quarto prima della rapina; che lo stesso era alla guida dell'autovettura quando i complici erano scesi armati e travisati.
Da ciò il giudice di appello ha desunto che Somma aveva partecipato alla fase preparatoria, che costui aveva conoscenza della presenza di armi e che era consapevole del fatto che le stesse armi sarebbero state utilizzate anche solo per mettere gli impiegati nella impossibilità di muoversi. Perciò, il giudice di appello ha ritenuto che l'esito dell'uso di armi contro il personale era circostanza già prefigurata al momento dell'accordo criminoso come suscettibile di dar luogo alla condotta produttrice dell'evento più grave. Tutti gli elementi precedentemente indicati erano già stati valorizzati dal giudice di primo grado come indicativi della sussistenza degli estremi del dolo diretto nella forma alternativa, considerazione che, come precedentemente indicato, il giudice di appello ha condiviso.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza ora impugnata non risulta affetta né da carenza di motivazione, né da violazione di legge, nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso che il tentato omicidio configurasse un evento diverso da quello voluto da Somma.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore