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Sentenza — n. 45236/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo, dedicato alla mancata valutazione, ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari, del tempo decorso dai fatti contestati, non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766;

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 275-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 45236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, va anche ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). Ne consegue che il ricorso è infondato.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva diritti del detenuto precedenti penali rilevanti motivo della detenzione restrizione di libertà ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con ordinanza del 18 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere presentata da Giovanni Manglaviti in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
art. 275-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGLAVITI GIOVANNI nato a SAN LUCA il 21/06/1964 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere presentata da Giovanni Manglaviti in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Bovalino ed altri luoghi, data di consumazione aperta. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricordato il rilievo criminale dell'interessato e la sua posizione all'interno della organizzazione criminale, concludeva nel senso che le esigenze cautelari potessero ancora essere contenute soltanto mediante la custodia in carcere.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione, ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari, del tempo decorso tra i fatti contestati, il provvedimento cautelare e la sentenza di primo grado, tempo decorso che dovrebbe essere comunque considerato anche se la imputazione era formulata con contestazione aperta da cui si dovrebbe ricavare la partecipazione permanente dell'imputato alla organizzazione criminale. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Franca Zacco, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, dedicato alla mancata valutazione, ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari, del tempo decorso dai fatti contestati, non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766;

Sez. 1, Sentenza n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). E' stato anche aggiunto che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, la collaborazione con la giustizia o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 2, Sentenza n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).

Ne consegue che la ordinanza impugnata, in punto di rilievo da attribuire al c.d. tempo silente, ritenendolo insufficiente a superare la presunzione legale, ha fatto applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, e va, pertanto, esente dalle censure che le sono state rivolte.

2. Non è fondato neanche il secondo motivo, dedicato alla mancata valutazione nella ordinanza impugnata della possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nella tipologia di reato contestato vige una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. La ricorrenza di questa doppia presunzione determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica, o che conferma, la misura cautelare non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto quello di apprezzare in negativo l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, che portino a smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861;

Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419). La giurisprudenza ha anche precisato che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (Sez. U, Ordinanza n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186), quale quella oggetto del presente giudizio. E la successiva pronuncia Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651, ha precisato che soltanto "ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.), deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati".Pertanto, nel caso in esame il percorso logico della ordinanza impugnata di conferma della custodia in carcere non doveva transitare necessariamente attraverso la motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto.

In ogni caso, va anche ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). Ne consegue che il ricorso è infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,