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Sentenza — n. 45225/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal against judge's refusal to destroy generic intercepted data.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance order refusing to destroy intercepted communications due to alleged procedural abnormality. The prosecutor argued the judge's reasoning was singular and caused a procedural standstill, yet the court found the order fully compliant with the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the decision did not exhibit structural or functional abnormalities warranting annulment.

Regesto Legislator

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Art. 269, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 270 cod. proc. pen.: The category of procedural abnormality applies only to acts with pathological anomalies preventing legal progression or existing outside the normative system; a judge's verification of evidence utility does not constitute such an abnormality.

Parole chiave

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procedural abnormality intercepted communications evidence destruction prosecutor appeal Code of Criminal Procedure assunzione di prove a titolo cautelare distruzione di dati sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 269, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 270 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l'oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell'inutilità delle informazioni contenute nei supporti informatici, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. (Sez.
art. 270 cod. proc. pen
Il pubblico ministero, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l'oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell'inutilità delle informazioni contenute nei supporti informatici, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini
Sez. U. n. 17, del 10/12/1997, Di Battista
Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori
Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, Liguori
(Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, Liguori, non mass.).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nel procedimento iscritto a carico di ignoti; Avverso l'ordinanza emessa il 05/12/2018 dal Giudic:e per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 5 dicembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia di disporre la distruzione delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, che erano state eseguite nell'ambito del procedimento penale contro ignoti archiviato con provvedimento del 17 marzo 2004. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull'assunto che l'istanza del pubblico ministero goriziano era connotata da genericità, non risultando indicate né a quali intercettazioni ci si riferisse, né le ragioni della r tenuta inutilità del materiale di cui si chiedeva la distruzione; tali ragioni, a la -o volta, dovevano essere valutate sia in riferimento al reato per il quale si procedeva, sia in riferimento alla potenziale utilità del materiale acquisito in altri procedimenti penali, sia pure nei limiti di utilizzabilità scanditi dall'art. 270 cod. proc. pen.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorreva per cassazione, articolando un'unica doglianza, con cui si deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato. Secondo la parte ricorrente, l'abnormità del provvedimento censurato discendeva dalla singolarità del percorso motivazionale seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che lo poneva al di fuori dal sistema organico della legge processuale e, nel precludere qualsivoglia alternativa giurisdizionale alla soluzione adottata, anche nell'impugnabilità non tipizzata, determinava una stasi procedimentale, esclusivamente risolubile con l'invocata rimozione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia è infondato.

2. Occorre premettere che la categoria dell'abnormità nasce dall'elaborazione giurisprudenziale, in correlazione con i principi di tassatività delle ipotesi di nullità processuale e dei mezzi di impugnazione attivabili. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, quando l'atto esorbita dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere nel contesto giurisdizionale (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163-01).

In altri termini, nella categoria dell'abnormità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza di questa Corte tutti i provvedimenti giurisdizionali connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi processuali tipici (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.). In questo contesto, le Sezioni Unite affermavano che devono ritenersi abnormi non solo i provvedimenti che, per la singolarità e l'anomalia del loro h contenuto, risultiTavulsd dall'intero ordinamento processuale, ma anche quelli che, pur essendo, in linea di principio, manifestazioni di un legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez.

U, n. 22909 del 31/5/2005, Minervini, cit.). Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, laddove lo stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17, del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01). All'interno di queste coordinate si pongono anche i principi più recentemente affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui, per affrontare correttamente il tema dell'abnormità funzionale, richiamata dalla parte ricorrente, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sulla non dimostrata inutilità assoluta del materiale intercettivo che si intente distruggere, oltre che sulla genericità della domanda, al pubblico ministero, sia inibito di reiterare la richiesta, specificando meglio il perimetro dell'obiettivo da distruggere e le ragioni della ritenuta non utilità del materiale raccolto, anche alla luce della data remota del fatto di reato (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 272715- 01).

3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, deve osservarsi che, nel caso di specie, non ricorre un'ipotesi di abnormità strutturale, atteso che il provvedimento impugnato non è estraneo al sistema normativo processuale, apparendo al contrario pienamente armonico rispetto alla sequenza procedimentale prefigurata dall'art. 269, comma 2, cod. pro:, pen. (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, Minervini, cit.) Nel caso in esame, inoltre, non ricorre neppure un'ipotesi di abnormità funzionale, in quanto nessuna stasi patologica è segnata dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, rientrando comunque tra i compiti del giudice proprio la verifica dei presupposti legittimanti l'invocata distruzione (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, cit.). Il pubblico ministero, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l'oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell'inutilità delle informazioni contenute nei supporti informatici, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, Liguori, non mass.).

4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di