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Sentenza — n. 45219/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conditional sentence revocation for violating mandatory adversarial trial rules under Art. 666 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking Hussain Ali's conditional sentence release due to procedural nullity. The defendant argued that the revocation was issued de plano without a hearing, violating the mandatory adversarial principle. The court ruled that the execution judge must hold a hearing with both parties present before revoking a suspended sentence, rendering the original order void.

Regesto Legislator

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Art. 666, Art. 674 c.p.p.: In proceedings for the revocation of conditional sentence suspension by the execution judge, the mandatory adversarial trial principle under Art. 666 c.p.p. must be observed; failure to hold a hearing with the defendant and their lawyer renders the order void.

Parole chiave

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conditional sentence revocation mandatory adversarial trial execution judge procedure procedural nullity de plano decision defense lawyer presence Cassation annulment liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. pen.
pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez.
Art. 674 cod. proc. pen.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art.
Art. 667 cod. proc. pen.
le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.
Art. 672 cod. proc. pen.
Art. 676 cod. proc. pen.
art. 674 cod. proc. pen
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen.
art. 667 cod. proc. pen
le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005
(tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv.
Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008
233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AFFARI HUSSAIN ALI' nato in Afghanistan il 01/04/1990; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 03/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO EPIDENDIO, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Hussain Alì Jaffari con la sentenza del medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 3 marzo 2017 (divenuta irrevocabile il giorno 22 febbraio 2019), ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

2. Avverso l'indicato provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Massimo Scrascia, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato. rw(mli,,er 2. Il provvedimento impugnato ha effettivamente violato i parametri di riferimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

3. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza, emessa all'esito del procedimento illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice 2 per l'esecuzione, per nuovo giudizio nel rispetto dell'art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.