Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45216/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45216/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Surgo Cosimo Damiano, nato a Lizzano il 26/07/1963; Avverso l'ordinanza emessa il 14/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 45216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art.135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze» (Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013, Cena, Rv. 256051- 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione della pena revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena adeguamento della pena differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Ne consegue che, su di essa, influiscono eventuali pronunzie successive, che, come nel caso in esame, determinano un mutamento della posizione del ricorrente, relativi al petitum o alla causa petendi dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, anche se, entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp.
art. 135 cod. pen
pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena adeguata per ogni ulteriore fatto di reato, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Surgo Cosimo Damiano, nato a Lizzano il 26/07/1963; Avverso l'ordinanza emessa il 14/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 14 febbraio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a Cosimo Damiano Surgo, in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, in undici anni, cinque mesi di reclusione e 40.000,00 euro di multa. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, riteneva che l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2019, con cui era stata rideterminata la pena per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 2, non essendo stata impugnata, era irrevocabile, con la conseguenza che dichiarava la continuazione tra i fatti di reati presupposti, lasciando immutata la quantificazione della pena applicata per i reati satellite.

2. Avverso questa ordinanza Cosimo Damiano Surgo, a mezzo dell'avvocato Fabio Falco, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alle modalità con cui si era pervenuti alla determinazione della continuazione in sede esecutiva in favore del ricorrente, che pure era stata riconosciuta alla luce della correlazione es stente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Si deduceva, innanzitutto, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto non poteva ritenere immodificabile il trattamento sanzionatorio stabilito con l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2019, con cui era stata rideterminata la pena per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 2, atteso che nel processo di esecuzione l'irrevocabilità del giudicato deve essere affermata rebus sic stantibus.

Ne consegue che, su di essa, influiscono eventuali pronunzie successive, che, come nel caso in esame, determinano un mutamento della posizione del ricorrente, relativi al petitum o alla causa petendi dell'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. Si deduceva, al contempo, che il Giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Surgo non aveva tenuto conto del fatto che il principio dell'immodificabilità del giudicato era finalizzato a non consentire una modificazione peggiorativa della pena applicata in sede di cognizione rispetto a quella determinata in relazione a una, eventuale, pregressa applicazione del vincolo della continuazione.

Ne conseguiva che, nell'ipotesi di riconoscimento del vincolo in questione rispetto a reati già oggetto di precedenti provvedimenti, che abbiano riconosciuto la continuazione, si impone la riformulazione di un nuovo giudizio in executivis, ai sensi degli artt. 81 e 133 cod. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Cosimo Damiano Surgo è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena finale per il reato continuato, incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, anche se, entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena adeguata per ogni ulteriore fatto di reato, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art.135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze» (Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013, Cena, Rv. 256051- 01).

Questi principi di diritto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, devono trovare applicazione anche avuto riguardo a fattispecie caratterizzate dalla presenza di un precedente provvedimento emesso del giudice dell'esecuzione, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, parimenti consolidata, che non risulta correttamente applicata nel caso di specie, non potendo rilevare, in senso sfavorevole al ricorrente, l'ordinanza emessa in executivis il 29 gennaio 2019 (Sez. 1, n. 5004 del 14/09/2017, Giombini, Rv. 240987-01;

Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Ne discende che la libertà nella scelta del trattamento sanzionatorio e nell'individuazione della sua misura complessiva discende dall'ampiezza dei poteri valutativi assegnati in tema di continuazione al giudice dell'esecuzione e trova la sua giustificazione nella possibilità di un riesame della situazione complessiva del reo e delle violazioni accertate a suo carico, al fine di rintracciarvi l'unicità del disegno criminoso. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposii:o, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notar°, Rv. 245833- 01).

3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudic