Cassation annuls execution judge's order regarding pardon revocation, ruling the penalty for the most serious crime must be assessed separately from continuations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order revoking a pardon, which had incorrectly applied the total sentence for a continued offense. The defense argued the judge failed to isolate the penalty for the most serious crime, while the prosecution supported the revocation. The court held that Article 3 of Law 241/2006 requires assessing only the penalty for the principal offense, excluding continuations, thereby mandating a new trial to verify if the threshold was met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 della legge 241/2006; In cases of continued offenses where a pardon revocation is sought, the court must assess the penalty applicable to the most serious crime separately, excluding any increases for continuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EQUATORE SALVATORE nato a NAPOLI il 04/03/1977 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/saut-ite le conclusioni de PG e' ',,CtietAL c\\. n Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato le ordinanze del 24 settembre 2009 e del 28 maggio 2010, con le quali, rispettivamente,, il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Napoli applicarono in favore di Salvatore Equatore l'indulto in relazione a condanne per reati commessi in data antecedente al 2 maggio 2006.
Ha a tal fine rilevato che il condannato ha commesso, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, i reati di cui alla sentenza indicata al n. 12 del casellario, per i quali ha riportato condanna ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 d multa. Ha precisato che la revoca va disposta pur se la condanna successiva è intervenuta per un reato continuato e la pena per il reato più grave è stata determinata in misura inferiore ai due anni di reclusione 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Equatore, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
Il Giudice non ha tenuto conto che la condanna, che ha costituito causa della revoca, ha ad oggetto più reati in continuazione e ha così errato tenendo conto della pena complessivamente irrogata invece che della pena determinata per il reato più grave con esclusione degli aumenti per continuazione.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. É errato l'assunto del Giudice dell'esecuzione, per il quale il reato continuato non debba essere scisso quando si componga di reati le cui condanne valgano come cause di revoca dell'indulto, specificamente di quello applicato ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
3. L'art. 3 della menzionata legge prescrive la revoca dell'indulto ove il soggetto interessato abbia commesso, nei cinque anni successivi alla entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Al fine di stabilire se la condanna successiva sia pari (o superiore) o meno alla soglia dei due anni di pena detentiva nel caso in cui sia stato commesso u.i ) / reato continuato, occorre aver riguardo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non già alla pena complessivamente irrogata ma a quella applicata per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81 cod. pen. (Conf. n. 1882/95, Rv. 201281; n. 708/84, Rv. 163952; n. 280/84, Rv. 163970; n. 2473/82, Rv. 156146)" - Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Rv. 275246; v. anche, in senso conforme, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Rv. 277887 -.
Nel caso in esame, come indicato nell'ordinanza impugnata, il soggetto che ha beneficiato dell'indulto ha commesso, nel periodo individuato dalla legge, un reato continuato con pena complessiva di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa. Occorre, allora, disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che ha fatto applicazione di un principio errato, in modo che il Giudice dell'esecuzione verifichi, previa scissione della continuazione, se ricorra o meno la causa di revoca.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso, il 23 settembre 2022 Il OnsJ liere estensore Il presidente Gi Seppe Spitaluc Luigi Fabrizio Augusto Mancuso eitium")-(-2 I C:ELLER:A 2 8 NOV 2922 CORTE DI CASSAZIONEU.R,P. CENTRALE ) ,-1 C._ v, e tic-- \;...(5\-;z) ,-\\.- , ) '2,) U ,)'-k 1:--t_ ,9 i <-\•\,,\,_ \.„,,„._\ ,',..'.:,,_._)( .,\ _. bk,-.9e.,_;.-; \-, , v, J n-'',CU,•)-. '' - re. tA \'‘ 'e_ i,, I)_ 0,,k v._ e,c- U ,),5 ' ' ) jL \\ ,e ,3,\..)e_ ' -,,,,__k kA,..\--'3 , b, 2 \ , \--) \,..jr),,,\,,,,,,.. ,- ,-.\,,n,,,,j-'