Sentenza — n. 45212/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul -ricorso proposto da: SGRO' CARMELO nato a OPPIDO MAMERTINA il 06/08/1982 avverso il decreto del 11/02/2022 del GIUD. SORVIEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALU9A; letteiseggite le conc usioni de PG Osk- Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Genova ha decretato l'inammissibilità del reclamo di Carmelo Sgrò, detenuto presso la Casa circondariale di "Marassi", avverso il provvedimento con cui gli fu irrogata una sanzione disciplinare, rilevando l'avvenuto decorso del termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45212/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul -ricorso proposto da: SGRO' CARMELO nato a OPPIDO MAMERTINA il 06/08/1982 avverso il decreto del 11/02/2022 del GIUD. SORVIEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALU9A; letteiseggite le conc usioni de PG Osk- Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Genova ha decretato l'inammissibilità del reclamo di Carmelo Sgrò, detenuto presso la Casa circondariale di "Marassi", avverso il provvedimento con cui gli fu irrogata una sanzione disciplinare, rilevando l'avvenuto decorso del termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Carmelo Sgrò, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Giudice ha errato nella individuazione del termine iniziale da cui far decorrere i dieci giorni previsti per la proposizione del reclamo. Ha infatti erroneamente individuato il dies a quo non nel giorno in cui è stata notificata al ricorrente la decisione sulla sanzione disciplinare, e quindi il 1° febbraio 2022, ma nel giorno della contestazione dell'addebito, cioè il 18 gennaio 2022.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Magistrato di sorveglianza, nel decretare l'inammissibilità per tardività del reclamo, ha affermato che lo stesso è stato presentato oltre il termine di decadenza di dieci giorni. Non ha però indicato il dies a quo di computo che, non è dubbio, va individuato nel giorno in cui l'interessato ha notizia del provvedimento asseritamente lesivo delle sue ragioni. Nel caso in esame, come si apprende dallo stesso atto di reclamo attesa la scarna motivazione del provvedimento impugnato, l'atto di irrogazione della sanzione disciplinare fu notificato all'interessato il 10 febbraio 2022. Ne consegue che il reclamo, proposto il giorno successivo, non poteva dirsi tardivo.
3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Genova.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Genova. Così deciso, il 23 settembre 2022 Il c liere estens