Sentenza — n. 45203/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fabrizio Meneghini con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 5 febbraio 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 674 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice.t Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENEGHINI FABRIZIO nato a SAN FELICE SUL PANARO il 14/02/1965 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/semtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Marco Dall'Olio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fabrizio Meneghini con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 5 febbraio 2021.
2. Avverso detto provvedimento Fabrizio Meneghini, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 127, 164, 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett.
c) stesso codice. Lamenta la difesa che il condannato non ha ricevuto avviso della fissazione dell'udienza del 18 marzo 2022 alla quale si è provveduto alla revoca del beneficio. Osserva che anche la notifica nel domicilio eletto nel giudizio di cognizione, ove effettuata, non sarebbe rituale in quanto inefficace l'elezione di domicilio nella sede esecutiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.164 e 168 cod. pen. e 666, comma 5, 671, 674 cod. proc. pen. Rileva il difensore che il reato giustificativo della revoca della concessione era da porsi in continuazione con quello giudicato nella sentenza di cui alla sospensione condizionale oggetto di revoca e che, pertanto, mancavano i presupposti per la revoca del beneficio. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice.t Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".
Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556).
Orbene, nel caso in esame, la notifica a Fabrizio Meneghini non risulta essere stata effettuata nel luogo di residenza (Badia Polesine, Via Roma 45/A) come andava fatta ai sensi degli artt. 157 e 164 cod. proc. pen., ma, a mezzo posta, nel domicilio eletto nel procedimento di cognizione (Badia Polesine, Via Ca Mignola Nuova n. 351/N), non risultando, però, la ricezione della raccomandata inviata. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Trieste.
P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al .. <1. Tribunale di Trieste. ig Così deciso in