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Sentenza — n. 45198/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45198/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Jacome William Eduardo Gutierrez avverso il provvedimento con il quale il Magistrato dì sorveglianza, in data 28 maggio 2020, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 1 legge n. 199 del 2010 e 123 d. L n. 18 del 2020, in quanto destinatario di espulsione ex art. 16, comma quinto, d. Igs. del 25 luglio 1998 n. 286. 1.1. Sostiene il Tribunale che nella pendenza del procedimento di opposizione alla disposta espulsione, il relativo decreto è ostativo alla concessione del beneficio richiesto, richiamando giurisprudenza di legittimità in questo senso, indicando#invece, quella sottoposta all'attenzione del Collegio dal reclamante come non esistente. 2.Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore avv.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45198/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E. Morosetti, deducendo erronea applicazione di legge, rilevando che il procedimento di opposizione alla disposta espulsione, ancora pendente alla data di deposito del ricorso, come da documentazione allegata (fissato per il 15 dicembre 2020), si riferiva a provvedimento non ancora eseguito e, comunque, non esecutivo in quanto opposto, riportando precedente di legittimità (Sez. 1, n. 21161 del 2005); tvì secondo il quale le misure alternative possono essere disposte nei confronti del detenuto fino a che non risulta concretamente eseguita, nei suoi confronti, la misura dell'espulsione.

Parole chiave

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espulsione nel diritto degli stranieri allontanamento proroga della carcerazione espulsione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento arresto in vista d'estradizione revoca del permesso di dimora
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ JACOME WILLIAM EDUARDO nato il 20/11/1994 avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste della difesa, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Jacome William Eduardo Gutierrez avverso il provvedimento con il quale il Magistrato dì sorveglianza, in data 28 maggio 2020, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 1 legge n. 199 del 2010 e 123 d. L n. 18 del 2020, in quanto destinatario di espulsione ex art. 16, comma quinto, d. Igs. del 25 luglio 1998 n. 286. 1.1. Sostiene il Tribunale che nella pendenza del procedimento di opposizione alla disposta espulsione, il relativo decreto è ostativo alla concessione del beneficio richiesto, richiamando giurisprudenza di legittimità in questo senso, indicando#invece, quella sottoposta all'attenzione del Collegio dal reclamante come non esistente. 2.Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore avv.

T. E. Morosetti, deducendo erronea applicazione di legge, rilevando che il procedimento di opposizione alla disposta espulsione, ancora pendente alla data di deposito del ricorso, come da documentazione allegata (fissato per il 15 dicembre 2020), si riferiva a provvedimento non ancora eseguito e, comunque, non esecutivo in quanto opposto, riportando precedente di legittimità (Sez. 1, n. 21161 del 2005); tvì secondo il quale le misure alternative possono essere disposte nei confronti del detenuto fino a che non risulta concretamente eseguita, nei suoi confronti, la misura dell'espulsione.

Si specifica che, nel reclamo, il precedente conforme alla tesi difensiva, ritenuto inesistente dal Tribunale di sorveglianza era stato indicato per mero errore materiale con quegli estremi e che, comunque, il più recente orientamento di legittimità si sarebbe espresso in senso favorevole alla natura recessiva dell'espulsione, quale misura finalizzata alla deflazione carceraria, rispetto alle superiori finalità di rieducazione e reinserimento sociale del condannato, richiamando Sez. 1, n. 43855 del 28/10/2019. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L.

Odello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva memoria con la quale ha evidenziato che è sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto il ricorrente è stato scarcerato per il titolo in esecuzione, producendo documentazione a sostegno della richiesta.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.In via pregiudiziale deve prendersi atto che il ricorrente, come dedotto con tempestiva memoria difensiva e come emerge dalla documentazione a questa allegata, in data successiva alla proposizione del presente ricorso, è stato scarcerato, avendo terminato in data 25 settembre 2021 di scontare la pena detentiva in relazione all'ordine SIEP n. 2019/1482 in esecuzione, avendo beneficiato della liberazione anticipata, con anticipazione del fine pena già fissato in data 23 novembre 2021. 1.1.

Deve, pertanto, ritenersi venuto meno l'interesse del condannato all'accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare e, conseguentemente, a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che tale richiesta, ha invece, rigettato. Infatti, anche qualora il ricorso dovesse essere accolto e il giudice del rinvio dovesse pervenire a conclusioni opposta, non potrebbe in ogni caso darsi seguito a tale decisione in ragione dell'intervenuta espiazione della pena. Né potrebbe residuare un interesse del condannato in relazione all'estinzione degli effetti penali della condanna, posto che la stessa non consegue all'ammissione alla misura alternativa richiesta che, per le ragioni illustrate, è oramai non più possibile conseguire. 1.2.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sua decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico