Sentenza — n. 45190/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuftar Kasa ricorre avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha confermato ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. il provvedimento del 25 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rigettando la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di mesi tre e giorni ventinove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma dell'Il febbraio 2017, divenuta definitiva, in ordine al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso nel 2017. Il Tribunale di sorveglianza ha ratificato il provvedimento provvisorio, evidenziando che erano decorsi i termini di legge, senza che le parti avessero proposto opposizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45190/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, 179 e 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., perché il provvedimento provvisorio adottato dal Magistrato di sorveglianza non era stato notificato al condannato e al difensore che aveva depositato l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, con la relativa nomina per la fase esecutiva ed elezione di domicilio. Tale provvedimento, invece, a causa di un errore della cancelleria, sarebbe stato notificato ad altro e diverso difensore.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASA LUFTAR nato il 04/11/1978 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Luftar Kasa ricorre avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha confermato ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. il provvedimento del 25 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rigettando la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di mesi tre e giorni ventinove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma dell'Il febbraio 2017, divenuta definitiva, in ordine al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso nel 2017. Il Tribunale di sorveglianza ha ratificato il provvedimento provvisorio, evidenziando che erano decorsi i termini di legge, senza che le parti avessero proposto opposizione.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, 179 e 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., perché il provvedimento provvisorio adottato dal Magistrato di sorveglianza non era stato notificato al condannato e al difensore che aveva depositato l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, con la relativa nomina per la fase esecutiva ed elezione di domicilio. Tale provvedimento, invece, a causa di un errore della cancelleria, sarebbe stato notificato ad altro e diverso difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che, poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili. In fase di esecuzione, pertanto, devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione, pure con riguardo alle notifiche che devono essere eseguite (Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, Jemaa Hassine, Rv. 234076). Nel caso in esame, come correttamente evidenziato nel ricorso, il provvedimento ex art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. del Magistrato di sorveglianza, non era stato notificato né al condannato né al difensore nominato l'omessa notifica di tale atto, quindi, è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione gli atti al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza per il pro