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Sentenza — n. 45174/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato Manwinder Singh colpevole del reato di cui all'art. 10, commi 1 e 2, T.U. imm. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 3.333,33 euro di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che l'imputato, come si evince dagli accertamenti della polizia giudiziaria, si trovava sul territorio italiano senza permesso di soggiorno ed in violazione della legge che disciplina l'immigrazione.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 45174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla responsabilità non denunciano specifici vizi motivazionali ma si risolvono, attraverso doglianze di carattere generico, nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in sede di legittimità da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del Giudice di pace che, sia pure con argomentazioni sintetiche, ha giustificato la decisione con riferimenti precisi al materiale probatorio.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva pagamento dell'ammenda pena pecuniaria sospesa ammenda ammende per infrazione procedurale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
274, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINGH MANWINDER nato il 04/05/1988 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato Manwinder Singh colpevole del reato di cui all'art. 10, commi 1 e 2, T.U. imm. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 3.333,33 euro di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che l'imputato, come si evince dagli accertamenti della polizia giudiziaria, si trovava sul territorio italiano senza permesso di soggiorno ed in violazione della legge che disciplina l'immigrazione.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, articolando più censure con le quali lamenta l'insufficienza ed illogicità della motivazione in punto di accertamento di responsabilità e di tutti gli elementi costitutivi del reato. Al riguardo evidenzia il carattere generico delle affermazioni che compongo l'apparato argomentativo e l'assenza di riferimenti concreti al compendio probatorio. Con riferimento al trattamento sanzionatorio si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante entrambi i benefici fossero stati oggetto di specifica richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

1. I motivi attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla responsabilità non denunciano specifici vizi motivazionali ma si risolvono, attraverso doglianze di carattere generico, nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in sede di legittimità da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del Giudice di pace che, sia pure con argomentazioni sintetiche, ha giustificato la decisione con riferimenti precisi al materiale probatorio.

2. La censura sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata posto che la sentenza impugnata ha già concesso le invocate circostanze riducendo, per l'effetto, la pena.

3. Non si sottrae al giudizio di manifesta infondatezza neanche il motivo relativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena, posto che, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace. Siffatta disposizione non viola il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa previsti dagli artt. 3 e 24, Cost., considerata la scelta del legislatore, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale, coerentemente agli obiettivi sottesi alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 274 del 2000, preordinati a coniugare la mitezza della pena con la sua effettività (cfr. Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Rv. 276769).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso