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Sentenza — n. 45169/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45169/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA DARIO nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI - _ c h e--Ka_____99_n_clùjr-ell-i-e-el-en d:(2_\ Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CIANFERONI LUCA chiede l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La domanda di revisione non ha pertanto realmente evidenziato alcuna necessità di rielaborazione dei dati dimostrativi decisivi posti a carico del Messina nel giudizio di cognizione, come si è puntualmente osservato in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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indagine per omicidio revisione della sentenza penale prova del DNA assassinio accertamento inesatto dei fatti errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA DARIO nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI - _ c h e--Ka_____99_n_clùjr-ell-i-e-el-en d:(2_\ Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CIANFERONI LUCA chiede l'accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2009, la Corte di Assise di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Messina Dario in riferimento al concorso nel delitto di omicidio commesso in danno di Bianco Francesco. La pena (esclusa la circostanza aggravante della premeditazione) è stata determinata in quella di anni dieci di reclusione. La decisione di cui sopra è divenuta definitiva in data 18 dicembre 2009, con il rigetto del ricorso per cassazione (sent. n. 2287 del 2010). 1.1 Con sentenza emessa in data 7 ottobre 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto la domanda di revisione della decisione di condanna prima citata, introdotta da Messina Dario.

In motivazione si rileva, in sintesi, che :

a) il novum probatorio prospettato dalla parte riguarda l'esito assolutorio, in separato giudizio, di soggetti incriminati per il reato di false informazioni al p.m. proprio durante le indagini relative all'omicidio di Bianco Francesco;

b) esaminata la decisione emessa nel procedimento correlato, la Corte di Appello evidenzia che da tale decisione non si ricava alcuna prova nuova idonea ad incrinare la ricostruzione operata nella sentenza di condanna oggetto della revisione. Ciò perché la sentenza di condanna è fondata (sia su captazioni di conversazioni che) su contributi dichiarativi resi da soggetti (tra cui Ingrande Andrea e Ferro Francesco) le cui affermazioni sono state ampiamente valutate nel giudizio originario e che non sono smentite dagli esiti del giudizio correlato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione — a mezzo del difensore - Messina Dario, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si sostiene, in particolare, che la Corte di Appello non avrebbe sottoposto alla dovuta 'prova di resistenza' in nuovi apporti istruttori, rispetto alla deposizione di Ferro Francesco, in tesi posti in discussione dall'esito del procedimento correlato. 2.2 Le argomentazioni difensive sono state ribadite con motivi aggiunti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi addotti.3.1 Ed invero, la Corte di Appello ha preso in esame i contenuti della decisione emessa nel separato giudizio e - senza alcun vizio logico - ha rilevato che nessun dato dimostrativo consentiva di porre in dubbio l'attendibilità delle fonti dichiarative utilizzate a carico del Messina nel giudizio 'principale'. A fronte di tale - argomentata - affermazione il ricorso prospetta in modo del tutto generico la rilevanza dei nova, soprattutto ove si ponga mente alla approfondita disamina dei profili di attendibilità del teste Ferro Francesco contenuti nella decisione di condanna definitiva a carico del Messina.

La domanda di revisione non ha pertanto realmente evidenziato alcuna necessità di rielaborazione dei dati dimostrativi decisivi posti a carico del Messina nel giudizio di cognizione, come si è puntualmente osservato in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav