Sentenza — n. 45166/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA CARMINE nato a LECCE il 14/08/1973 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore di parte civile, avvocato VERGINE EMANUELA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; uditi i difensori, avv:ti GROSSO ENRICO e DEI LAZZARETTI GIANCARLO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 45166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si era, poi, dedotto con l'atto di appello che non vi è certezza circa la coincidenza della persona di Alessandro Saponaro, con il quale Mazzotta sarebbe stato coinvolto nel settore del traffico di droga, con l'autore della chiamata. Inoltre, si sottolinea che Alessandro Saponaro era stato detenuto dal 6 maggio 1999 al 2014, quindi non si comprende in quale contesto temporale questi avrebbe potuto ricevere le confidenze da Mazzotta, avendo sul punto la Corte territoriale soltanto accennato alla detenzione di quest'ultimo, negli anni 2003-2004, senza ulteriori approfondimenti, reputando "ragionevole" che i due si fossero incontrati in carcere.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA CARMINE nato a LECCE il 14/08/1973 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore di parte civile, avvocato VERGINE EMANUELA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; uditi i difensori, avv:ti GROSSO ENRICO e DEI LAZZARETTI GIANCARLO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'assise d'appello di Lecce con la sentenza impugnata ha riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 7 ottobre 2019, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Carmine Mazzotta, alla pena di anni trenta di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 575, 577 primo comma, n. 3, in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. (capo a), nonché artt. 110, 81 cod. pen. 10 e 12 legge n. 497 del 1974 per porto in luogo pubblico di pistola semi automatica cal. 7,62x25 (capo b), in concorso con Omar e Pierpaolo Marchello e Giuseppino Mero, ritenuta la continuazione, quale esecutore materiale dell'omicidio di Gabriele Manca, nei confronti del quale esplodeva almeno tre colpi di pistola, con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi, con condanna, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. 1.1.
La Corte territoriale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b), prevedendo in favore delle parti civili, il pagamento di una provvisionale per ciascun genitore, della sorella e dei due fratelli della vittima. 1.2. Il provvedimento censurato riporta la ricostruzione dei fatti resa dal primo giudice secondo cui il cadavere della vittima veniva ritrovato, casualmente, a circa 400 metri da un casolare, in data 5 aprile 1999, nelle campagne tra Lizzanello e Merine, con evidenti processi putrefattivi post mortem in atto. Questo presentava fori nella parte posteriore all'altezza delle spalle, provocati da colpi di arma da fuoco e una frattura tra la parte temporo-zigomatica destra e la mandibola.
Il ritrovamento sul posto di quattro bossoli calibro 7,62x25, risultati esplosi da una pistola semiautomatica Tokarev, nonché l'esame autoptico confermavano che l'omicidio era avvenuto sul posto, mediante l'esplosione di 3 o 4 colpi di pistola dell'indicato calibro, diretti al tronco, da breve distanza, secondo la dinamica riportata a pag. 2 della sentenza impugnata, con collocazione dell'evento morte tra il 17 ed il 24 marzo 1999. Stante il lasso temporale tra la scomparsa della vittima e il ritrovamento del cadavere, le sentenze di merito valorizzano le dichiarazioni testimoniali dei familiari del Manca, rese nelle immediatezze, quando Gabriele, in data 17 marzo 1999 era uscito di casa, nel pomeriggio, senza farvi più rientro.
Si sottolinea il contenuto della denuncia di scomparsa da parte del padre Giovanni Manca, resa in data 18 marzo 1999 il quale, in quella sede, aveva dichiarato di aver visto il figlio, per l'ultima volta, alle ore 18 circa del 17 marzo 1999, nei pressi del bar Daniel sito al centro di Lizzanello. I provvedimenti di merito indicano le dichiarazioni rese da Cristian e Stefano Mazzeo, Carlo Morello, Pino Martina, tra l'altro relative, come quelle del padre della vittima, all'attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana cui era dedito il Manca, nonché all'esistenza di un trascorso violento con Omar Marchello, il quale, in occasione di una lite con la vittima, era stato da questi colpito al volto e si era poi rivolto ai Carabinieri denunciandolo per lesioni personali.
Di qui, la tensione tra i due e il palesato sentimento di disprezzo da parte della vittima perché Marchello era dal Manca considerato "infame" e additato pubblicamente come tale, sentimento a fronte del quale lo stesso Marchello aveva cominciato a nutrire un odio profondo e a palesare minacce di vendetta, alle quali era seguita anche una recente reazione violenta, da parte dello stesso Manca. Questi, poi, secondo le dichiarazioni riportate a pag. 4 della sentenza impugnata, aveva confidato all'amico Martina, di avere timore di essere ucciso per mano di Omar e di aver sentito quest'ultimo chiedere a Luca De Matteis di sparare a Gabriele in testa.
Ancora, si valorizza, alla stregua delle dichiarazioni raccolte, il legame tra Marchello e Giuseppino Mero, che spesso nell'ambiente della criminalità organizzata si era prestato, secondo le dichiarazioni del Martina, all'esecuzione di azioni punitive. Si sottolinea poi, che anche Marchello, assieme al cugino Pierpaolo, era dedito allo spaccio di stupefacenti e che anche quest'ultimo era stato malmenato dal Manca, sempre secondo il narrato dell'amico della vittima raccolto dagli inquirenti, di cui rende conto la prima sentenza. Il provvedimento di primo grado, poi, aveva sottolineato che Omar Marchello, Carmine Mazzotta e Giuseppino Mero non avevano alcun alibi per tutta la giornata del 17 marzo 1999 e che a carico dell'odierno ricorrente vi erano le dichiarazioni di Matteo Luca Tundo (dichiarazioni, indicate a pag. 40 della sentenza di appello, come non significative a carico del ricorrente, diversamente da quanto assunto dal Giudice), nonché quelle de relato di due collaboratori di giustizia, rese a distanza di anni dall'omicidio, Alessandro Saponaro e Alessandro Verardi, il primo, per averle apprese direttamente da Mazzotta.
La sentenza di secondo grado, inoltre, evidenzia i riscontri indicati dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, rappresentati da quelle rese da Franco Vincenti e Filippo Cerfeda, nonché dall'ordinanza di custodia cautelare per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, a carico di Omar Marchello e Carmine Mazzotta. Infine, a pag. 18 e ss. i giudici di appello affrontano il punto devoluto con il gravame dell'attendibilità e credibilità dei chiamanti Verardi e Saponaro, ove si era sottolineata la distanza temporale delle chiamate rispetto al fatto, l'assenza di elementi a carico del ricorrente prima di queste dichiarazioni che avevano condotto alla riapertura delle indagini nel 2014, nonché l'assenza di movente omicidiario direttamente riconducibile al ricorrente.2.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei difensori, avv.ti E. Grosso e G. Dei Lazzaretti, denunciando due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni de relato dei collaboratori Alessandro Saponaro e Alessandro Verardi. Si contesta la conclusione cui è giunta la Corte territoriale circa la sussistenza di un reciproco riscontro tra le due chiamate de relato dei collaboratori di giustizia.
In primo luogo, si sottolinea che si tratta di chiamate in reità, quindi meno "forti" di una chiamata diretta, in quanto entrambe de relato, debolissime dal punto di vista dell'attitudine dimostrativa. Si tratterebbe, in secondo luogo, di chiamate affette da evidenti fragilità, tutte messe in evidenza con l'atto di appello, osservazioni cui la Corte territoriale non avrebbe risposto. 2.1.1. Si sottolinea che l'apprezzamento prudente delle chiamate impone che queste siano calate nell'ambito della vicenda processuale specifica. Nella specie, si tratta di chiamate tardive nell'ambito di un procedimento in cui il Mazzotta non era mai stato coinvolto, prima del 2012, data alla quale risalgono le dichiarazioni di Velardi.
Si evidenzia, poi, che le due chiamate sono intervenute a distanza di oltre sei anni l'una dall'altra, risalendo quella di Saponaro al 29 marzo 2006 e quelle di Verardi al 2012. Né l'accenno che la Corte territoriale opera alla rivisitazione, alla luce delle due chiamate, del materiale probatorio già acquisito, sarebbe soddisfacente, posto che la difesa rileva proprio che prima delle chiamate in questione, nessun elemento era sorto a carico del ricorrente, a differenza degli indizi raccolti nei confronti dei coimputati, prima della riapertura delle indagini avvenuta nel 2014.
Né, infine, si può sostenere che il movente dell'omicidio individuato nel rapporto di astio con Omar Marchello può estendersi al Mazzotta, soggetto del tutto estraneo ai traffici di stupefacenti nella zona e ai dissidi tra i due. 2.1.2. Si contesta, inoltre, che non si è proceduto da parte della Corte d'assise d'appello, con la metodologia indicata da Sez. U, ricorrente Marino, Rv. 192465, in relazione alla verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca del chiamante e dell'esistenza di riscontri esterni. Quanto a Saponaro, si era fatto osservare, con l'atto di appello, che la descrizione della dinamica, ricevuta a suo dire dallo stesso Mazzotta, sarebbe distonica con quanto risulta circa il reale accadimento dei fatti e comunque generica.La presunta vicinanza tra Saponaro e Mazzotta (al vertice dell'organizzazione criminale facente capo a Cristian Pepe) non spiegherebbe la ragione della confidenza del secondo rispetto al fatto omicidiario risalente a molti anni prima e, comunque, secondo la Corte d'assise d'appello tale vicinanza sarebbe stata riferita dallo stesso Saponaro, con ragionamento circa la credibilità del dichiarante del tutto circolare.
Si era, poi, dedotto con l'atto di appello che non vi è certezza circa la coincidenza della persona di Alessandro Saponaro, con il quale Mazzotta sarebbe stato coinvolto nel settore del traffico di droga, con l'autore della chiamata. Inoltre, si sottolinea che Alessandro Saponaro era stato detenuto dal 6 maggio 1999 al 2014, quindi non si comprende in quale contesto temporale questi avrebbe potuto ricevere le confidenze da Mazzotta, avendo sul punto la Corte territoriale soltanto accennato alla detenzione di quest'ultimo, negli anni 2003-2004, senza ulteriori approfondimenti, reputando "ragionevole" che i due si fossero incontrati in carcere.
Da ultimo si fa notare che Saponaro non rende dichiarazioni conformi a quanto emerso dall'istruttoria, rispetto al reale accadimento dei fatti, indicando Marchello come autore di uno sfregio ai danni di Manca, mentre era stato quest'ultimo a ferire l'altro, tanto che Marchello denunciò la vittima per lesioni personali. Anche la descrizione dell'azione omicidiaria non corrisponderebbe all'esito degli accertamenti balistici perché Manca risulta essere stato freddato da più colpi di arma da fuoco alle spalle senza poter scappare, rendendo il collaboratore una ricostruzione più compatibile con la versione dei fatti riportata dalla stampa dell'epoca.
Infine, si osserva che il calibro dell'arma viene indicato, erroneamente, in una pistola 357. Si tratta di ricostruzione del tutto inattendibile, che emerge quando del ruolo di Marchello avevano parlato anche gli organi di stampa e, comunque, errata rispetto ai particolari narrati, che la Corte d'assise d'appello qualifica come mere imprecisioni, rendendo una motivazione carente dal punto di vista del giudizio di credibilità e attendibilità del chiamante. 2.1.3. I riscontri, poi, sarebbero insufficienti, posto che per la difesa A è necessaria la dimostrazione dell'autonomia delle due chiamate de relato, senza rischi di circolarità, mentre nella specie il riscontro viene individuato in una seconda chiamata de relato, costituita da una breve frase di Velardi, resa nell'interrogatorio del 24 maggio 2012.
Si tratta di dichiarazioni che intervengono dopo molti anni rispetto alla prima chiamata, in relazione alla quale la difesa sottolinea, in definitiva, che il secondo dichiarante poteva essere venuto a conoscenza di quanto affermato da Saponaro a carico del ricorrente. La distanza temporale doveva essere, invece, per la difesa, oggetto di specifica ed autonoma valutazione da parte del giudice del merito, mentre la Corte territoriale aveva risposto all'obiezione individuando a carico della difesa un onere di dimostrare l'esistenza della non indipendenza delle chiamate, onere che si reputava non assolto.
Si richiamano i principi affermati da questa Corte di legittimità a partire dalla decisione delle Sezioni Unite, ricorrente Aquilina, in tema di dichiarazioni de relato e degli oneri di valutazione posti a carico del giudice di merito, assumendo che, per il caso di chiamate "deboli" è imposto un onere di ulteriore approfondimento del complesso probatorio e un impegno motivazionale non generico di massimo rigore che non si reputa assolto, nella specie. Non verrebbe, infatti, evidenziato perché Mazzotta, tanti anni prima, all'età di soli 26 anni, senza essere ancora inserito nel settore del traffico di stupefacenti, avrebbe dovuto dividere il proposito omicidiario con Marchello, senza uno specifico movente condiviso.
Si assume, poi, la contraddittorietà della ricostruzione di Verardi, ricevuta a suo dire da Piero detto "mondiale", perché il progetto di uccidere Manca risalirebbe alla fine del 1998 e inizi del 1999, quando Verardi si era allontanato dall'Italia ove avrebbe fatto ritorno solo nell'estate del 1999. La motivazione, resa sul punto, nel provvedimento impugnato (che valorizza la data del ferimento di Marchello del 13 giugno 1997, quindi in un momento precedente alla partenza di Verardi);sarebbe meramente ipotetica e congetturale. Ancora, sarebbe illogica la motivazione in relazione alla fonte delle notizie circa l'omicidio riferite da Verardi che questi attribuisce a Sandro Ingrosso che, a sua volta, le avrebbe ricevute da Omar Marchello.
Si sottolinea, inoltre, il collegamento stretto tra Verardi e Saponaro, perché quest'ultimo è il nipote di Massimo Signore, capo della cosca cui Verardi è accusato di essere affiliato. Quindi, si conclude per l'assenza di autonomia genetica delle chiamate utilizzate quale reciproco riscontro, per il vizio di motivazione quanto al controllo effettuato, a carico dei due dichiaranti, sulla stessa automobile da parte dei carabinieri nonché circa l'evidente contraddizione emergente dal confronto tra i verbali di interrogatorio resi da Verardi il 10 agosto 2012 e il successivo 21 gennaio 2014 (nel quale questi, circa le intercettazioni svolte nel periodo marzo aprile del 2000, ha esposto di essersi sbagliato nell'averle indicate come espressione dei contatti tra Pietro mondiale e altri soggetti per l'esecuzione dell'omicidio Manca). 2.2.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla prova d'alibi. Si assume che la sentenza della Corte territoriale riserva poche righe alla motivazione sul motivo di appello relativo alla prova d'alibi.La difesa, diversamente da quanto assunto nella motivazione, non ha mai sostenuto, nella discussione orale, che Mazzotta non avesse un alibi. Si è sempre sostenuto, invece, che Mazzotta ha un alibi coincidente con il momento della sparizione della vittima la quale, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, alle ore 20 del 17 marzo 1999, era ancora vivo e si trovava nei pressi del bar Daniel come riferito da tre testimoni, nonché in base alle prove raccolte che documentano tale dato (dichiarazioni di Giovanni Manca padre della vittima del 20 marzo 1999, quelle rese il 21 marzo 1999, dichiarazioni di Alessandro Morello del 22 marzo 1999, dichiarazioni rese da Paolo Calogiuri, annotazione di servizio dei CC di Lizzanello del 19 marzo 1991).
Tali dati, in uno alle dichiarazioni rese da Frida Sambati, dimostrano che Mazzotta non può aver partecipato al delitto in quanto a quell'ora, era presso la propria abitazione in Lecce.
3. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 30 maggio 2022, tempestiva richiesta di trattazione orale all'esito della quale, svolta all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità secondo il costante indirizzo interpretativo richiamato anche nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 18 e ss.), perché le chiamate de relato possano riscontrarsi a vicenda, ha posto delle regole di giudizio da attuare con prudenza da parte del giudice di merito che deve procedere, dandone conto con la motivazione ed indicando le ragioni per le quali queste vengono utilizzate, sia pure nell'ambito del suo libero convincimento. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134;
Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Inoltre, costituisce principio affermato dalle Sezioni Unite generalmente condiviso, quello in forza del quale la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile (anche perché proveniente dallo stesso chiamato), può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore. Ciò, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. cit.). Infine, va sottolineato che è stato affermato da questa Corte di legittimità, con orientamento costante, il principio secondo il quale le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia, successivamente, riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria. Di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603;
Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). 1.2. Tanto premesso, si osserva che nel caso al vaglio i principali e decisivi elementi a carico del ricorrente, sono rappresentati da due chiamate de relato, una delle quali, quella di Saponaro, ex parte, in quanto attinente a dichiarazioni indicate come ricevute dallo stesso imputato Mazzotta. Si tratta di chiamate avvenute a distanza di molti anni dal fatto, nonché a distanza temporale, consistente, l'una dall'altra, senza elementi indiziari emersi, fino alla prima dichiarazione del 2006 del Saponaro — peraltro non considerata dagli inquirenti utile in sé alla riapertura delle indagini, che avverrà successivamente — a carico del ricorrente.
Verardi ha riferito circostanze che dichiara di aver appreso da Omar Marchello, Pierpaolo Marchello (detto "mondiale") e Sandro Ingrosso, il Saponaro dallo stesso Mazzotta, questi ultimi risultati coinvolti nell'organizzazione dedita al traffico di droga facente capo a Cristian Pepe. Il Giudice per le indagini preliminari indica Mazzotta come affiliato al clan Pepe e come soggetto che si occupava di stupefacenti assieme al Saponaro; il collaboratore Franco Vincenzi, lo indica nell'interrogatorio del 19 giugno 2002, secondo la Corte territoriale, come affiliato al clan Pepe con il grado di "santa" e come colui che lavorava, con Saponaro, alla vendita di stupefacente;
Filippo Cerfeda lo indica, nell'interrogatorio del 25 settembre 2003, come venditore di stupefacente per conto di Cristian Pepe (cfr. pag. 24 della sentenza di secondo grado). Osserva, dunque, il Collegio che Saponaro rende dichiarazioni a carico del ricorrente per la prima volta (e successivamente in data 5 aprile 2012), secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, quando decide di collaborare ammettendo le proprie responsabilità e rendendo affermazioni in ordine alle organizzazioni che gestivano il traffico di stupefacenti nel Salento.
Le due chiamate de relato sono stimate dai giudici di secondo grado attendibili, autonome l'una dall'altra, convergenti nel nucleo essenziale della rispettiva narrazione, oltre che riscontrate dagli accertamenti condotti sul luogo del delitto e dalle indagini di polizia giudiziaria che avevano evidenziato, nel periodo prossimo alla commissione del fatto, la vicinanza personale e per interessi di tipo illecito del Marchello al Mazzotta, nonché la loro collaborazione nel traffico di stupefacenti, circostanza reputata confermata anche da altri collaboratori (Pierpaolo De Siena, Franco Vincenti e Remo Pantaleo). 1.4.Ciò premesso, osserva il Collegio, quanto alla genesi della chiamata del Saponaro che, per primo, indica Mazzotta come coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio di Manca, che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sulla intrinseca attendibilità del chiamante in reità ex parte, non è sufficiente e non soddisfa i richiamati canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 24 della pronuncia di secondo grado).
I giudici di appello sottolineano, quanto al momento in cui si sarebbe verificato l'incontro tra il dichiarante e lo stesso Mazzotta, che Saponaro è risultato ininterrottamente detenuto dal 1999 al 2014. Si aggiunge che Mazzotta risulta, del pari, essere stato detenuto dal 2003 al 2004, proponendo come ragionevole che si sia trattato di confidenze che il dichiarante avrebbe ottenuto da Mazzotta durante la detenzione. Nulla risulta, però, dalla motivazione del provvedimento censurato, circa accertamenti in ordine ad eventuali periodi di detenzione comune tra i due, né l'esito di questi su eventuali occasioni che, durante periodi di detenzione comuni, Mazzotta abbia potuto avere di colloquiare con Saponaro in considerazione del regime detentivo in atto a loro carico.
Anzi, la pronuncia impugnata sembra porre, a carico dell'imputato, un onere dimostrativo, circa l'assenza di rapporti diretti con il collaboratore, onere invero, gravante sull'accusa quanto alla dimostrazione, anche attraverso le caratteristiche della genesi della chiamata, dell'intrinseca attendibilità del racconto recepito dal dichiarante de relato (ex parte).A ciò si aggiunga che Saponaro non aggiunge nulla, nel corso delle sue dichiarazioni, per quanto esposto dalla stessa Corte territoriale, sulle circostanze in cui avrebbe appreso la confidenza di Mazzotta sull'omicidio per il quale si procede.
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione in ordine alla verifica di attendibilità intrinseca e la genesi dell'acquisizione della notizia della confessione dal Mazzotta appare del tutto carente e, comunque, non assistita da motivazione completa, lineare e priva di contraddittorietà, tale da poterla porre a base della pronunciata affermazione di responsabilità, anche come reciproco riscontro a quanto affermato dal Verardi. Del pari risulta sfornito di adeguata motivazione il dato, che la Corte territoriale rende in modo assertivo e non esauriente, rilevato dalla difesa della carenza di conformità di alcuni dei particolari narrati da Saponaro, rispetto agli accertamenti svolti dagli investigatori e risultanti dagli atti di indagine utilizzati dal primo giudice.
In particolare, la Corte territoriale finisce per reputare giustificabile senza dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali giunge a tale conclusione, la circostanza che Saponaro riferisce essere stata usata per l'omicidio, un'arma calibro 357, diversamente da quella risultata usata, cioè una Tokarev cal. 7,62x25, così come quella dell'assenza dell'indicazione di ulteriori soggetti coinvolti nell'omicidio (Giuseppino Mero e Pierpaolo Marchello). Ciò, nonostante la dovizia di particolari resi da Mazzotta nel narrare i fatti al Saponaro, secondo il narrato di quest'ultimo, quanto alla dinamica dell'omicidio, parimenti, peraltro, non perfettamente in linea con le modalità esecutive acclarate dalla polizia giudiziaria. 1.5.
Infine, va rilevata l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui rende conto della ricostruzione di Verardi degli accadimenti, ricevuta a suo dire da Piero detto "mondiale" (Pierpaolo Marchello) circa, in particolare, il momento in cui sorge il progetto di uccidere Manca (che risalirebbe alla fine del 1998 e inizi del 1999 secondo il ricorrente), confutando la deduzione dell'appellante relativa al periodo in cui Verardi si era allontanato dall'Italia ove avrebbe fatto ritorno solo nell'estate del 1999. La motivazione, resa sul punto, nel provvedimento impugnato che fa retrodatare alla data del ferimento di Marchello del 13 giugno 1997 da parte di Manca, la genesi del progetto omicidiario, quindi a momento precedente alla partenza di Verardi dal territorio nazionale (cfr. pag. 27 e ss.), non risulta sufficiente, né assistita dalla necessaria esaustività.
Si fa riferimento, da quel momento in poi, a un sicuro avvio sostanziale dell'onda di risentimento che ha portato alla maturazione e quindi alla progettazione dell'omicidio ben prima della fine del 1998 e, dunque, prima che il Vera rdi si spostasse in Svizzera per alcuni mesi, fino all'estate del 1999.L'affermazione, tuttavia, non è assistita dalla precisa indicazione delle circostanze da cui la Corte territoriale, rispetto a tale centrale elemento, ha tratto detto convincimento quanto alla genesi del progetto omicidiario che, però, risulterà eseguito soltanto dalla scomparsa di Manca, avvenuta nel mese di marzo del 1999. 1.6.
E' appena il caso di osservare, quanto al secondo motivo di ricorso, che la censura presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Comunque, la censura si presenza versata in fatto perché tesa alla rilettura delle fonti di prova, operazione non consentita a questa Corte di legittimità. 2.Segue, in accoglimento del primo motivo nei limiti indicati al § 1., l'annullamento dell'impugnata sentenza per nuovo esame da parte del giudice del rinvio che — libero di determinarsi in fatto — dov