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Sentenza — n. 44632/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal continuability due to lack of proven unified criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Matteo Vernile's appeal against the execution judge's refusal to apply the rule of criminal continuability. The lower court found that Vernile's multiple offenses against persons lacked a unified criminal plan, citing distinct motives such as revenge, self-defense, and relationship dynamics. The court ruled that mere similarity in the type of crime or temporal proximity is insufficient without concrete evidence that subsequent acts were pre-planned at the time of the first offense.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 81, comma 2 c.p.: The burden of proving a unified criminal plan lies with the accused; mere identity of protected legal interests or chronological proximity is insufficient without evidence of pre-planning.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal plan execution judge pre-planning requirement multiple offenses burden of proof dolo di impeto formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671, comma 1, n. 1 c.p.p.
La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod.
Art. 81, comma 2 c.p.
I presupposti sostanziali del reato continuato si rinvengono, però, nell'art. 81, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNILE MATTEO nato a ANZIO il 03/10/1990 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, dr.ssa Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Matteo Vernile di applicazione della disciplina della continuazione tra sette sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha passato in rassegna i fatti oggetto di ciascuna sentenza e concluso nel senso che in un caso (sentenza n. 5 del certificato penale) il reato era stato commesso per vendicare un affronto di due giorni prima, in altro (sentenza n. 4 del certificato penale) l'imputato si era difeso sostenendo l'accidentalità del colpo il che ne esclude una precedente volizione, in altro ancora (sentenza n. 8 del certificato penale) il reato i. a nasce all'interno del rapporto sentimentale avuto con una persona in cui danno è stato commesso, in altro ancora (sentenza n. 10) è stato impossibile accertare il movente, ed ha concluso nel senso che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe confermata dalla comune natura dei reati in questione, tutti espressioni di reati contro la persona.

3. Con requisitoria scritta il Procúratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lucia Odello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

I presupposti sostanziali del reato continuato si rinvengono, però, nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che lo ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". Per riempire di contenuto la previsione dell'art. 81 citato la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, 'le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sono tutti delitti contro la persona. In realtà, però, la mera identità del bene giuridico tutelato ed anche la identità del titolo di reato non sono sufficienti a configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.). I delitti contro la persona, per la loro caratteristica di essere sorretti da un dolo che generalmente è di impeto, o comunque è determinato dall'evoluzione delle relazioni con la vittima, si prestano poco ad essere "programmati almeno nelle loro linee essenziali" molto tempo prima del momento in cui avvengono; tranne casi particolari, essi si prestano anche poco ad una programmazione unitaria. Inoltre, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha passato in rassegna la genesi di ciascuno di questi episodi delittuosi per concludere nel senso che ognuno ha avuto una scaturigine diversa, in quanto in un caso il reato era stato commesso per vendicare un affronto di due giorni prima, in altro l'imputato si era difeso sostenendo l'accidentalità del colpo, in altro ancora il reato nasce all'interno di un rapporto sentimentale.

Queste ricostruzioni dei fatti operata dal giudice del giudice dell'esecuzione non sono neanche aggredite in ricorso, che si limita a considerazioni di carattere generale ed astratto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese