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Ordinanza — n. 44628/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows restitution of appeal term for contumacious defendant under old procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request for restitution of the appeal term, revoking the lower court's declaration of incompetence. The defendant, tried as a contumace under pre-2014 rules, had no evidence of knowledge or voluntary waiver of his right to appeal. The court applied the specific provision for contumacious proceedings to restore the deadline for filing the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (previgente); Art. 420-bis cod. proc. pen.: For proceedings conducted under the old contumacy regime where the accused was irrecoverable and unaware of the trial, the court must grant restitution of the appeal term upon request, absent proof of knowledge or voluntary waiver.

Parole chiave

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restitution of appeal term contumacious proceedings pre-2014 procedural law irrecoverable defendant voluntary waiver absence Cassation jurisdiction procedural competence ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (previgente)
In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che ex art. 175 cod.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 175 cod. proc. pen
In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 175 cod. pen
L'istanza deve essere decisa in base al vecchio testo dell'art. 175 cod. pen., antecedente le modifiche operate dalla I.
art. 625- ter cod. proc. pen
259992, secondo cui "l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.
art. 420-bis cod. proc. pen
pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: KRECI ARBEN CUI 018C2RS nato il 03/12/1973 per la restituzione 4k1 termine per impugnare la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO 5 marzo 2015, n. 51082; udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG dr. Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'istante, avv. Ilenia Mehilli, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza della Corte d'appello nel decidere l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado;

Ritenuto in fatto • / 1. Con ordinanza 11 luglio 2022 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato la propria incompetenza a decidere l'istanza, proposta dal condannato, di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza 5 marzo 2015 della stessa Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Asti il 14 luglio 2008 nei confronti di Arben Kreci per il tentato omicidio aggravato di Alket Xhepaxhu, avvenuto in Asti il 12 agosto 1999. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che ex art. 175 cod. proc. pen. la decisione sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare appartiene al giudice che è competente per decidere l'impugnazione, ed ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di Cassazione.

Con istanza dello stesso 11 luglio 2022 il difensore di Arben Kreci ha chiesto alla Corte di appello di revocare il provvedimento affermando di aver compiuto un errore materiale nella istanza, avendo chiesto la restituzione 1el termine per proporre ricorso per cassazione mentre in realtà voleva chiedere la restituzione nel termine per proporre appello, circostanza che avrebbe dovuto evincersi dal contenuto della stessa istanza. Il difensore ha altresì lamentato che la ordinanza della Corte d'appello sia stata emessa senza aver avuto in concreto la possibilità di poter controdedurre sulle conclusioni del pubblico ministero.

Con nota del 12 luglio 2022 la presidente del collegio ha disposto la trasmissione di tale istanza alla Corte Suprema di Cassazione per corredo atti.

2. Con nota di conclusioni scritte il Procuratore generale, dr. Luigi Cuomo. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria del 5 ottobre 2022 il difensore dell'istante ha chiesto che sia dichiarata la competenza della Corte d'appello nel decidere l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. Il difensore chiede di non considerare tardiva la memoria, in quanto non ha potuto rispettare il termine per forza maggiore (allega certificazione positività covid in lingua albanese). Considerato in diritto 1. Si premette che la difesa di Kreci ha chiesto per ben due volte (nella nota dell'Il luglio 2022 indirizzata alla Corte d'appello di Torino, e poi nella memoria depositata il giorno prima della decisione della Corte di Cassazione) di riqualificare l'istanza di rimessione in termini per presentare ricorso per cassazione, contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 marzo 2015, n. 51082, in istanza di rimessione in termini per presentare appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Asti.

Nell'istanza dell'Il luglio 2022 la difesa di Kreci sosteneva di aver commesso un errore materiale nella scrittura dell'istanza, errore che vorrebbe emendare con nota integrativa, e che la reale volontà di impugnare la decisione di primo grado avrebbe comunque potuto dedursi dal testo della stessa. Il collegio, che non avrebbe comunque competenza a decidere su una istanza di rimessione in termini per presentare appello, ritiene che il testo della istanza sia chiaro nel senso che la parte abbia chiesto una restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello (citata sia all'inizio della parte narrativa dell'istanza che nel dispositivo) e ritiene, pertanto, di dover decidere l'istanza di rimessione in termini nel testo effettivamente presentato dalla parte, e quindi come istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione contro la pronuncia di appello.

2. Nel merito, l'istanza è fondata. L'istanza deve essere decisa in base al vecchio testo dell'art. 175 cod. pen., antecedente le modifiche operate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, conformemente all'insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, secondo cui "l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente".

Nel caso in esame, infatti, sia il processo di primo grado che il secondo si sono svolti ancora sotto il vigore della disciplina della contumacia (il primo per intero; il secondo, pur concluso il 5 marzo 2015, aveva visto le parti concludere già all'udienza dell'Il novembre 2014; in ogni caso in sentenza l'imputato Kreci è indicato come irreperibile e contumace, non vi è menzione dell'applicazione della nuova disciplina dell'assenza). Il vecchio testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. disponeva che,"se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione".

Nel caso in esame, l'esistenza dei presupposti per la restituzione nel termine è indiscussa, in quanto era stata pronunciata per l'appunto "sentenza contumaciale", e dagli atti trasmessi non risulta prova "che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione". Nella intestazione -(Sentenza di appello Kreci è, infatti, indicato come irreperibile,,mella sua motivazione si dà atto che lo stesso si era reso irreperibile immediatamente dopo la commissione del fatto; non risulta che lo stesso abbia mai nominato un difensore né che abbia dichiarato o eletto domicilio, né risulta che lo stesso sia mai stato attinto da atti (per esempio, arresto in flagranza, perquisizione, interrogatorio, esecuzione di ordinanza cautelare) da cui può risultare la conoscenza del procedimento a suo carico.

In definitiva, non vi è prova che lo stesso abbia avuto conoscenza del procedimento o che abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. L'istanza di restituzione nel termine per ricorrere per cassazione contro la sentenza di appello va, pertanto, accolta.

P.Q.M.

Restituisce Kreci Arben nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 5 marzo 2015, n. 51082, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza e dispone la liberazione dell'imputato se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato ed al suo difensore e comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 e 165-bis disp. att. cod. proc. pen.. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza