Italian Supreme Court dismisses appeal against refusal of home detention and probation due to pending criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Agostino Dell'Acqua against the Catania Supervision Tribunal's refusal of home detention, probation, and semi-liberty. The Tribunal denied these measures because pending criminal proceedings initiated after the crimes were committed indicated a lack of social reintegration potential, while the defendant's temporary employment was deemed insufficient to offset this negative prognosis. The Court upheld the decision, affirming that the Supervision Judge must base their discretionary judgment on a scientific assessment of the offender's personality, which requires evaluating both past criminal history and current conduct to ensure public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.; Art. 47, 50 Ord. pen.: The Supervision Judge must exercise discretion by conducting a scientific prognostic assessment of the offender's personality, requiring a specific evaluation of pending criminal proceedings and current conduct to justify the rejection of alternative measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'ACQUA AGOSTINO nato a CATANIA il 20/06/1994 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/ile conclusioni del PG k T:,) -ser , QQ Le e
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento reso in data 22 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., e ha rigettato quelle di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, proposte da Agostino Dell'Acqua in relazione all'esecuzione della pena detentiva determinata con provvedimento di cumulo emesso in data 12 giugno 2020 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania. 1.1. Il Tribunale ha rilevato, quanto alla prima richiesta, che questa riguardava una pena in esecuzione di durata superiore a due anni di reclusione e che l'affidamento in prova non poteva essere concesso in quanto misura alternativa inidonea per l'esistenza di procedimenti penali a carico, iscritti in epoca successiva (fino al 2020) alla data di commissione dei reati in esecuzione (2017 e 2018), non potendosi effettuare un giudizio di reinserimento sociale favorevole al condannato.
Infine, si è rilevato che la semilibertà non poteva essere concessa, per la pericolosità del Dell'Acqua come risultata dall'esisto dell'istruttoria svolta per la quale era necessaria la detenzione ordinaria. 2.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. Maria Mursia, che denuncia con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la motivazione è apparente e che si richiama a mere formule di stile, senza indicare elementi negativi su cui fonda il rigetto, elencando soltanto procedimenti pendenti, in assenza della precisazione delle ragioni per le quali questi avrebbero valenza ostativa rispetto alla concessione delle misure alternative, né valutando, quale elemento positivo, l'attività lavorativa svolta dal condannato con contratto a tempo determinato.
Infine, si deduce che vi sarebbe assenza di motivazione anche in ordine al diniego della detenzione domiciliare, con violazione di legge, in relazione all'art.125 cod. proc. pen. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.1.11 Collegio ha motivato in termini lineari ed immuni da illogicità manifesta, sebbene in modo sintetico, nel senso del pronunciato rigetto, con ragionamento che si è espresso in modo conforme rispetto agli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 1.1. Quanto alla rilevata inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ex art 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., questa non è attinta da specifica critica. Peraltro, se ne rileva la legittimità, tenuto conto dell'entità ostativa della pena residua (anni due, mesi uno, giorni ventisette) in quanto risulta in esecuzione un residuo superiore ad anni due di reclusione. 1.2.
In relazione alle misure alternative, poi, il giudice di sorveglianza ha escluso una prognosi favorevole, valutando non solo la condanna per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. per delitto commesso tra il 2017 e il 2018, ma anche la condotta successiva, che ha ricavato dalla pendenza di plurimi procedimenti penali (di cui aillartr.337, 341-bis, 582 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975), sottolineando che questi risultano iscritti in epoca successiva (fino al 2020) alla data di commissione dei reati in esecuzione (2017 e 2018). Di qui la rilevata sussistenza di evidenti elementi negativi quanto all'adeguatezza delle prescrizioni della misura alternativa all'affidamento in prova a contenere la tendenza al delitto riscontrata all'attualità e, comunque, ad assicurare il buon esito del reinserimento del condannato.
Tale motivazione è conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità, e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404;
Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Sicché, devono essere valutati i precedenti penali, che rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, nonché tutti gli altri elementi fattuali (informative di polizia sui trascorsi del condannato, l'osservazione della personalità) che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602); ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Né, del resto, con il ricorso, si illustra specificamente in che misura l'attività lavorativa svolta dal condannato, peraltro soltanto a tempo determinato, possa incidere positivamente sull'operato giudizio prognostico negativo. 1.3. Congrua è, infine, la motivazione svolta in relazione all'istanza di ammissione alla semilibertà, laddove il Tribunale ha ritenuto necessaria, per contenere la già descritta personalità del ricorrente, la detenzione ordinaria. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d