Sentenza — n. 43885/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP EL HADJI nato 11 19/06/1962 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di Diop El Hadji il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 7 settembre 2020. Ha rilevato che il condannato non ha adempiuto al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, adempimento a cui era subordinato il beneficio. La sentenza è divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2020 e alla data del 14 maggio 2021 la provvisionale non era stata ancora versata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Sentenza — n. 43885/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'assunto centrale della ordinanza impugnata non può essere condiviso. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente stabilito che, ove la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedere deve essere fissato dal giudice in sentenza oppure, se ciò non è stato fatto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione. Hanno poi aggiunto, ed è questo l'aspetto di maggiore interesse per la decisione sul ricorso in esame, che, se il termine non è stato fissato nei termini di cui si è appena detto, esso "coincide con la scadenza dei termini di cinque anni o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza" - Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP EL HADJI nato 11 19/06/1962 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di Diop El Hadji il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 7 settembre 2020. Ha rilevato che il condannato non ha adempiuto al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, adempimento a cui era subordinato il beneficio. La sentenza è divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2020 e alla data del 14 maggio 2021 la provvisionale non era stata ancora versata.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Diop El Hadji, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I giudici di merito non hanno posto un temine al pagamento della provvisionale, a cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena; in assenza di un termine, non si comprende perché il pagamento intervenuto prima della revoca della sospensione condizionale non sia ostativo a detta revoca. In più, il giudice dell'esecuzione non ha svolto alcun accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato e quindi sulla sua possibilità di adempiere.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
2. La Corte di appello ha dato atto che il ricorrente, successivamente alla instaurazione del procedimento incidentale per la revoca della sospensione condizionale, ha adempiuto al pagamento della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale. Ha, ciò nonostante, disposto la revoca, sul presupposto della tardività dell'adempimento, che avrebbe dovuto esser fatto entro il termine di acquisto della irrevocabilità ad opera della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
3. L'assunto centrale della ordinanza impugnata non può essere condiviso. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente stabilito che, ove la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedere deve essere fissato dal giudice in sentenza oppure, se ciò non è stato fatto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione. Hanno poi aggiunto, ed è questo l'aspetto di maggiore interesse per la decisione sul ricorso in esame, che, se il termine non è stato fissato nei termini di cui si è appena detto, esso "coincide con la scadenza dei termini di cinque anni o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza" - Sez.
U, n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 -. Anche nella vicenda in esame un termine per l'adempimento non è stato individuato né dal giudice della cognizione né da quello dell'esecuzione, con la conseguenza che il condannato ben avrebbe poteva provvedere, sì come poi ha fatto, entro i cinque anni a far data dal 23 ottobre 2020, giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
4. L'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è stato pertanto intempestivo e ad esso deve riconoscersi la capacità di realizzare la condizione a cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che ha disposto la revoca della sospensione condizionale. A cura della Cancelleria, della presente sentenza di annullamento senza rinvio va data notizia al Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, preposto alla fase dell'esecuzione, perché tenga conto della persistente vigenza della sospensione condizionale della pena concessa a Diop El Hadji con la sentenza del 7 settembre 2020.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che la Cancellaria dia notizia della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di