Italian Supreme Court resolves jurisdictional conflict affirming Milan court's authority over insurance fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court resolved a negative jurisdictional conflict between the Naples and Milan courts regarding an insurance fraud trial. While the Naples court initially declined jurisdiction based on the location of the insurance agent, the Supreme Court affirmed Milan's competence. The decision relied on the principle that the crime of false claim is consummated where the claim reaches the insurance company's legal seat, not the local agent's office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 21 comma 2 cod. proc. pen.: The court resolves jurisdictional conflicts by affirming the Milan court's competence, establishing that the crime of false insurance claim is consummated at the insurer's legal seat rather than the local agent's location.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli nei confronti del Tribunale di Milano con ordinanza del 19/01/2022 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; i/
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 12 luglio 2021 il Tribunale di Milano - chiamato a celebrare il dibattimento a carico di Angelo Ferrante, imputato del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., in relazione alla denuncia di sinistro stradale, in tesi falsa, diretta alla compagnia Axa Assicurazioni s.p.a., avente sede legale nel capoluogo lombardo - declinava d'ufficio la propria competenza territoriale, a beneficio del Tribunale di Napoli. Rilevava il Tribunale meneghino che la denuncia di sinistro era stata inoltrata tramite un'agenzia intermediaria, avente sede nel capoluogo campano. L'offesa al bene protetto si era prodotta già all'atto della ricezione della denuncia da parte dell'agenzia territoriale, incaricata anche dell'istruttoria della pratica, e il reato doveva ritenersi consumato in sede locale, coincidente con il luogo di residenza dell'imputato e dei testimoni. Una tale opzione interpretativa finiva anche per soddisfare, dunque, esigenze di economia processuale.
2. Investito del processo, il G.u.p. del Tribunale di Napoli dissentiva da tale impostazione. Il medesimo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione del luogo di consumazione del delitto in esame, ove integrato dalla condotta di denuncia di sinistro non accaduto; rilevava, per l'effetto, la competenza del Tribunale di Milano; sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
4. La parte civile costituita, Axa Assicurazioni s.p.a., ha presentato memoria nel termine di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione della reiudicanda consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano a trattare il procedimento medesimo.3. Siffatta competenza va anzitutto affermata, perché il rilievo offìcioso dell'incompetenza non era più consentito, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di processo ormai giunto, presso la sede giudiziaria milanese, al dibattimento, a seguito di udienza preliminare entro la cui conclusione la questione non era stata eccepita dalle parti, né sollevata dal giudice. Per consolidata giurisprudenza (Sez. 1, n. 30964 del 28/05/2019, confl. comp. in proc.
Curta, Rv. 276439-01; Sez. 1, n. 14988 del 13/03/2019, confl. comp. in proc. Mariani, Rv. 276180-01; Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013, dep. 2014, Galiano, Rv. 258592-01), nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza per territorio, anche se derivante da connessione, può essere proposta, o rilevata d'ufficio, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, solo a condizione che fosse stata formulata, senza successo, nella stessa udienza preliminare, una corrispondente eccezione di parte.
4. In ogni caso, l'individuazione della competenza del Tribunale di Milano è del tutto coerente con l'insegnamento, invero incontroverso, per cui la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., nelle modalità contestate, si radica nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo invece irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la compagnia stessa (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350-01; Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, confl. comp. in proc. Mariani, Rv. 275663-01; Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349-01). Sono parimenti irrilevanti gli inconvenienti di mero fatto, legati all'individuazione del giudice legalmente competente, quali gli eventuali maggiori costi di difesa o le eventuali difficoltà di spostamento dei testimoni.
5. L'applicazione dei richiamati principi al caso di specie porta appunto ad individuare il giudice competente a procedere nel Tribunale di Milano, cui gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui d