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Sentenza — n. 43879/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43879/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila - giudice del rinvio, a seguito di duplice annullamento, da parte di questa Corte, di decisioni pregresse - pronunciava negativamente, per la terza volta, in ordine all'impossibilità di collaborazione con la giustizia, da integrale accertamento dei fatti criminosi e delle conseguenti responsabilità operato con sentenza irrevocabile, dedotta da Salvatore Costarelli (condannato per reati ex 4-bis, comma 1, Ord. pen.) ai fini dell'accesso al beneficio penitenziario del permesso premio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle sentenze rescindenti di legittimità, già intervenute, si è affermato che l'accertamento dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., deve restare circoscritto alle sole circostanze e situazioni di fatto riflesse dalle imputazioni su cui è intervenuta la sentenza irrevocabile, senza potersi estendere alle condotte criminose non contestate, o per cui sia già stata ultimata l'espiazione della pena, e ai relativi contributivi informativi; riguardando tale più ampia prospettiva il diverso istituto della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen.

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni permesso di promuovere un procedimento penale prove acquisite tramite sorveglianza indagine per omicidio collaboratore della Securitate istruzione giudiziaria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Costarelli Salvatore, nato ad Acireale il 03/03/1961 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; ti

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila - giudice del rinvio, a seguito di duplice annullamento, da parte di questa Corte, di decisioni pregresse - pronunciava negativamente, per la terza volta, in ordine all'impossibilità di collaborazione con la giustizia, da integrale accertamento dei fatti criminosi e delle conseguenti responsabilità operato con sentenza irrevocabile, dedotta da Salvatore Costarelli (condannato per reati ex 4-bis, comma 1, Ord. pen.) ai fini dell'accesso al beneficio penitenziario del permesso premio.

L'accertamento, così come delimitato per effetto delle intervenute sentenze rescindenti di legittimità, investiva due distinte vicende criminose. La prima vicenda era quella giudicata dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza 14 marzo 2003, che aveva affermato la penale responsabilità di Costarelli, e di altri correi, per l'omicidio di Giorgio Benfatto, e per i reati ad esso connessi. Secondo il Tribunale dì sorveglianza, era rimasto incerto, all'esito del giudizio di cognizione, il ruolo ricoperto dal concorrente Sebastiano Sciuto (egli stesso condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno), ossia se costui dovesse considerarsi esecutore materiale, oltre che ispiratore, dell'omicidio; ed era rimasto oscuro l'esatto movente di esso, cosicché era caduta nel processo l'aggravante del motivo abietto.

La seconda vicenda era quella giudicata dalla Corte di assise di appello di Catania con sentenza 14 aprile 2005, relativa all'omicidio di Salvatore Leocata. Anche in questo caso non sarebbe mai stato accertato il compiuto movente. Né nell'una, né nell'altra vicenda erano state mai rinvenute le armi impiegate dai sicari. L'istanza di accertamento della collaborazione impossibile andava allora disattesa, in ragione del mancato pieno accertamento degli aspetti sopra enunciati, di cui Costarelli sarebbe certamente a conoscenza in quanto componente del gruppo di fuoco, nonché (come riferito alla Direzione distrettuale antimafia di Catania) come soggetto collocato al vertice del clan e tuttora ad esso collegato; aspetti che, inoltre, rivestirebbero portata non marginale.

2. Avverso l'ordinanza in esame Costarelli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, formulando unica articolata doglianza in cui è prospettata la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Non sussisterebbe alcuna incertezza sulla dinamica dell'omicidio Benfatto, avendo la sentenza di merito accertato che a sparare fosse stato solo Costarelli, mentre Sciuto avrebbe sì presenziato, ma in posizione defilata; mentre l'unico movente, di cui Costarelli avrebbe potuto riferire, sarebbe quello a lui direttamente riferibile (la necessaria obbedienza agli ordini superiori).

La mancata individuazione del movente non aveva comunque impedito la condanna di tutti í responsabili del crimine. I medesimi rilievi, sul movente, erano valevoli anche rispetto all'omicidio Leocata, sicché l'eventuale lacuna ricostruttiva avrebbe dovuto giudicarsi irrilevante. Quanto alle armi, non sarebbe affatto dimostrato che Costarelli fosse stato a conoscenza del luogo del loro occultamento. Sarebbe inoltre assai improbabile il loro ritrovamento, a distanza di circa trent'anni dai fatti. Sotto altro aspetto, il giudizio di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata sarebbe in contrasto con le risultanze in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguìto precisati.

2. Nelle sentenze rescindenti di legittimità, già intervenute, si è affermato che l'accertamento dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., deve restare circoscritto alle sole circostanze e situazioni di fatto riflesse dalle imputazioni su cui è intervenuta la sentenza irrevocabile, senza potersi estendere alle condotte criminose non contestate, o per cui sia già stata ultimata l'espiazione della pena, e ai relativi contributivi informativi; riguardando tale più ampia prospettiva il diverso istituto della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen.

E il giudice a quo si è, invero, attenuto a tale principio. Quel che detto giudice non ha, tuttavia, ulteriormente considerato è che il parametro di valutazione, su cui misurare la possibilità, o meno, di collaborazione utile, è pur sempre quello enunciato dal menzionato art. 58-ter, comma 1, essendo tale la collaborazione che abbia la forza di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero sia in grado di aiutare concretamente l'Autorità di polizia, o l'Autorità giudiziaria, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, Balde, Rv. 272058-01).

La collaborazione mancata riveste, di riflesso, carattere ostativo in ambito penitenziario solo se - come anche osservato dal Procuratore generale requirente - riguardante aspetti che presentino concreta utilità rispetto all'ulteriore sviluppo della vicenda criminosa, all'accertamento compiuto dei fatti e all'individuazione delle responsabilità corrispondenti.

3. Se così è, si rileva agevolmente dal tenore dell'ordinanza impugnata, con riferimento ad entrambe le vicende criminose, che né le incertezze sul movente, né il mancato ritrovamento delle armi, hanno impedito, in cognizione, di pervenire all'identificazione e alla condanna di tutti i soggetti responsabili, nei termini enunciati nell'editto accusatorio. Quanto all'omicidio Benfatto, l'incertezza sul movente ha sì condotto all'esclusione dell'aggravante del motivo abietto, ma tale giudizio, con la formazione del giudicato, non è più rivedibile, sicché la collaborazione pretesa non avrebbe alcun rilievo concreto. Né avrebbe rilievo concreto stabilire ormai se il concorrente Sciuto, definitivamente condannato alla massima pena, abbia materialmente presenziato all'esecuzione materiale del crimine o se si sia limitato a commissionarlo.

4. Occorre infine tener presente che l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al Tribunale dì sorveglianza, non investe anche la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituendo quest'ultima un profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario (Sez. 1, n. 48717 del 17/09/2019, Caterino, Rv. 277792-01). Sarà dunque il Magistrato di sorveglianza (e il Tribunale nell'eventuale giudizio di reclamo) a stabilire, decidendo sul permesso premio, se Costarelli sia ancora organico al sodalizio, con tutte le conseguenze del caso; ma tale valutazione non può essere anticipata alla sede odierna, deputata al solo riscontro delle condizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.

5. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuova deliberazione.

P.Q.M.

o '112 - Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunalg.di i Lii sorveglianza dell'Aquila. %