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Sentenza — n. 43875/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43875/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE CRISTIAN nato a TORINO il 01/04/1983 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni scritte del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 16.3.2022, il GIP presso il Tribunale di Torino ha disposto l'esecuzione del decreto penale di condanna emesso nei confronti di Cristian Aprile in relazione al reato di cui all'art. 186 codice della strada, per il 1, i quale la pena pecuniaria era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Tale decisione conseguiva alla comunicazione dell'Ente dalla quale risultava che l'Aprile non aveva attivato la relativa procedura nei termini.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43875/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità «il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca».

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
In forza di tale specifico rinvio alle formalità dell'art. 666 cod. proc. pen., questa Corte ha ritenuta viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE CRISTIAN nato a TORINO il 01/04/1983 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni scritte del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 16.3.2022, il GIP presso il Tribunale di Torino ha disposto l'esecuzione del decreto penale di condanna emesso nei confronti di Cristian Aprile in relazione al reato di cui all'art. 186 codice della strada, per il 1, i quale la pena pecuniaria era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Tale decisione conseguiva alla comunicazione dell'Ente dalla quale risultava che l'Aprile non aveva attivato la relativa procedura nei termini.

2. Avverso tale provvedimento, l'Aprile ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto emesso senza fissare apposita udienza, volta a verificare, nel contraddittorio delle parti, le ragioni del mancato avvio della procedura.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità «il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca».

In forza di tale specifico rinvio alle formalità dell'art. 666 cod. proc. pen., questa Corte ha ritenuta viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art. 186, comma nono-bis, C.d.S. dal giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento de plano (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012, Agresta, 254045 - 01). La mancata fissazione dell'udienza che deve svolgersi con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), determinando l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. (v. per la riaffermazione di tale principio, sia pure in fattispecie diversa, Sez. 1, 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556 - 01:

Il provvedimento con il quale il giudice 2 dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza l.

3. Poiché nella specie il GIP ha provveduto con decreto emesso de plano, senza il rispetto delle formalità di cui al richiamato art. 666 cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino - Ufficio GIP. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 settembre 202