Cassation court annuls peace court sentence for illegal stay due to insufficient reasoning and excessive fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Peace Court's sentence imposing a €10,000 fine for an illegal stay, ordering a retrial before a different judge. The defendant argued the decision lacked sufficient reasoning regarding the burden of proof and violated the right to translation of documents. The court ruled that the original judgment failed to explain the evidentiary basis for the penalty or justify its specific amount, rendering it legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 c.p.p.; Art. 14 comma 5-ter d. Igs. 286/1998: A criminal judgment is void if it lacks sufficient reasoning to establish the facts and justify the penalty, requiring annulment and remittal for a new trial.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANISH BUTT nato a GUJRAT( PAKISTAN) il 12/07/1994 avverso la sentenza del 26/01/2021 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, intervenuto per iscritto in ragione della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. Ritenuto in fatto 1. Il Giudie di pace di Ascoli Piceno ha condannato alla pena della multa di euro 10000,00 Butt Danish, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto dall'ordine del Questore di Ascoli Piceno emesso 14 marzo 2019, in violazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, in Ascoli Piceno il 27 gennaio 2020.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Butt Danish, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Giudice di pace ha posto illegittimamente a carico dell'imputato l'onere di prova in ordine all'impossibilità dell'allontanamento dal territorio dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per eccessività della pena. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotto degli atti prodromici all'espulsione, del provvedimento di espulsione e dell'ordine di allontanamento.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. La sentenza impugnata è priva di una sufficiente motivazione. Ha affermato la penakesponsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base del rinvio alla documentazione in atti, non meglio illustrata, e non ha quindi dato modo di comprendere le ragioni della condanna. Non ha esposto gli elementi probatori, non ha in alcun modo giustificato la determinazione della pena nella misura indicata in dispositivo.
3. In assenza dei requisiti minimi di motivazione, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in diversa composizione fisica. Così deciso,