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Sentenza — n. 43419/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific personal declaration for future compensation claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly declare a personal intent to file a future compensation claim for unjust detention. While the defense argued that the appeal remained relevant for potential reparations, the Court held that such a claim is a personal act requiring a specific, motivated declaration by the interested party. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 315, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 645, comma 1, cod. proc. pen.: A request for compensation for unjust detention is a personal act; therefore, the admissibility of a cassation appeal regarding a revoked coercive measure depends on a specific, personal declaration by the party expressing the intent to file such a claim.

Parole chiave

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compensation unjust detention personal declaration requirement coercive measure appeal interest in litigation cassation inadmissibility cancellazione dall'albo avvocati procedura disciplinare degli avvocati sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
277567); del resto, già la sentenza delle Sezioni Unite, Testini, sottolineava che "(...) poiché la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà".
Art. 273, cod. proc. pen.
Art. 280, cod. proc. pen.
Art. 299, cod. proc. pen.
Art. 407, cod. proc. pen.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della norma processuale dell'art. 407 cod.
art. 299 cod. proc. pen
art. 407 cod. proc. pen
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della norma processuale dell'art. 407 cod. proc. pen.
art. 319 cod. pen
Benché l'iscrizione presso la Procura di Crotone riguardasse un delitto diverso (art. 319 cod. pen.), in realtà,, gli atti di indagine che la Squadra Mobile di Crotone aveva trasmesso alle due Procure erano identici e si basavano sulle dichiarazioni di Ali Barzan.
art. 210 cod. proc. pen
Non a caso, in dibattimento il Tribunale, accogliendo l'istanza dei difensori, aveva escusso Alì Barzan Hassan ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini
Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo
(Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE SALVATORE ANDREA nato a CROTONE il 08/04/1983 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIALUZ MITA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato VERRI FRANCESCO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Andrea Falcone avverso il provvedimento del Tribunale di Crotone che aveva respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione difensiva relativa all'inutilizzabilità del compendio intercettivo, non emergendo violazioni della normativa di cui all'art.407 cod. proc. pen.; sottolineava che, a seguito del rigetto del ricorso per saltum proposto avverso l'ordinanza genetica, si era formato il giudicato cautelare sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari; rilevava che non erano emersi né erano stati prospettati dal giudice di primo grado elementi diversi da quelli già valutati; osservava che, comunque, l'istruttoria dibattimentale era ancora in corso; riteneva, in definitiva, insussistenti i presupposti di cui all'art. 299 cod. proc. pen., non costituendo "fatto nuovo" il mero decorrere del tempo e insufficiente la sola sospensione dell'imputato dall'esercizio della professione forense.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Andrea Falcone. Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 12/5/2022, aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, sostenendo, tuttavia, la permanenza dell'interesse all'impugnazione della misura cautelare, restando in questione il tema della gravità indiziaria; ciò anche nella prospettiva di una domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il ricorrente segnala chi la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso per saltum avverso l'ordinanza genetica, non si era pronunciata sulla questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine.

In un primo motivo il ricorrente deduce mancanza o mera apparenza della motivazione. A fronte dell'affermazione secondo cui l'istanza di revoca della misura cautelare non era basata su elementi nuovi differenti da quelli già valutati, nell'appello la difesa dell'imputato aveva evidenziato che la tesi secondo cui tutti gli atti di indagine erano stati compiuti dopo la scadenza del termine massimo di cui all'art. 407 cod. proc. pen. era stata dimostrata in giudizio dal fatto sopravvenuto costituito dalle dichiarazioni dell'Ufficiale di polizia giudiziaria Lelario, esaminato in dibattimento il 19/11/2021.

Il teste aveva confermato l'esistenza di una precedente indagine della DDA di Catanzaro, le cui risultanze erano state utilizzate nell'indagine della Procura della Repubblica di Crotone. La questione era nuova ed era stata eccepita per la prima volta il 21/1/2022; non era coperta dal giudicato cautelare, che copriva soltanto le questioni dedotte e non quelle deducibili. La successione cronologica delle indagini dimostrerebbe la violazione dell'art.407 cod. proc. pen.; il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che si era limitata a negare tale violazione, senza chiarire il motivo di tale valutazione.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della norma processuale dell'art. 407 cod. proc. pen. applicato in contrasto con gli artt. 6 e 8 CEDU. In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone aveva illegittimamente iscritto il procedimento penale n. 4035/17 RGNR dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari intervenuta per la Procura di Catanzaro. Successivamente, la Procura di Crotone, alla scadenza del termine, aveva nuovamente trasmesso gli atti a quella di Catanzaro, che li aveva restituiti alcuni mesi dopo, fino a quando il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato la misura cautelare.

Benché l'iscrizione presso la Procura di Crotone riguardasse un delitto diverso (art. 319 cod. pen.), in realtà,, gli atti di indagine che la Squadra Mobile di Crotone aveva trasmesso alle due Procure erano identici e si basavano sulle dichiarazioni di Ali Barzan. In definitiva, l'iscrizione presso la Procura di Crotone del procedimento n. 4035/17 RGNR si basava sulle stesse risultanze e sugli stessi fatti oggetto del procedimento n. 9854/15 RGNR della Procura di Catanzaro. Si trattava di duplicazione di iscrizione, salva la diversa qualificazione giuridica, successivamente corretta.

In definitiva, la Procura di Crotone aveva chiesto una misura cautelare sulla base di atti inutilizzabili. Era irrilevante che la Procura di Catanzaro avesse trasmesso formalmente il proprio fascicolo a quella di Crotone soltanto nel 2019. Lo scambio di note tra la Squadra Mobile di Crotone e le due Procure del 2019 dimostrava il vizio. L'operato delle due Procure contrastava con la lettera dell'art.407 cod. proc. pen. così come con la interpretazione della norma alla luce della CEDU. In particolare, le intercettazioni svolte dopo la scadenza del termine erano tardive.

Il ricorrente elenca gli atti di indagine e i documenti inutilizzabili. L'ordinanza cautelare di cui era stata chiesta la revoca si basava soltanto sugli elementi di fatto inutilizzabili. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Il ricorrente rileva che le dichiarazioni di Alì Barzan Hassan precedenti al 12/1/2018 erano inutilizzabili per la loro natura autoindiziante; nei confronti dello stesso erano emersi indizi di reità sin dalle fasi iniziali delle prime sommarie informazioni testimoniali del 13/12/2017: ma le stesse non erano state interrotte a norma dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. per cui quelle rese successivamente erano inutilizzabili erga alios.

Non a caso, in dibattimento il Tribunale, accogliendo l'istanza dei difensori, aveva escusso Alì Barzan Hassan ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari aveva basato il suo originario provvedimento anche sulle sommarie informazioni dello stesso rese il 13/12/2017. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

1. Il tema della permanenza dell'interesse all'impugnazione in caso di revoca della misura cautelare che ne è oggetto è stata affrontata in due occasioni dalle Sezioni Unite di questa Corte. Dapprima si è affermato che, in materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale de libertate, la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268). Successivamente si è precisato che, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Dopo tale duplice indicazione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567); del resto, già la sentenza delle Sezioni Unite, Testini, sottolineava che "(...) poiché la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà".

Risulta, quindi, insufficiente il riferimento fatto in ricorso della possibilità di avanzare richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, atteso che manca una dichiarazione espressa in tal senso dell'imputato, mentre il difensore non è procuratore speciale con riferimento alla volontà di presentare in futuro tale domanda.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor