Cassation court annuls execution order violating ne bis in idem by re-evaluating prior binding decision on crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a Taranto execution judge's order regarding the continuation of crimes, which the Supreme Court annulled without remittal. The lower court had previously established a binding judgment recognizing the continuation of two crimes with a specific sentence, yet the execution judge re-evaluated this without new facts. The Court ruled that re-opening a matter already decided in a binding judgment violates the principle of ne bis in idem, rendering the new order legally ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: The principle of ne bis in idem applies analogically to execution orders when they constitute the sole means to eliminate a prior judgment on the same facts, prohibiting the re-evaluation of binding decisions without new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: PIRRAZZO TOMMASO nato a CASTELLANETA il 02/03/1998 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Silvia Salvadori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo parzialmente l'istanza di Tommaso Pirrazzo, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse dallo stesso Giudice il 7/7/2017 e il 22/11/2017, determinando per tali reati la pena complessiva di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.300 di multa.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione aveva già provveduto sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze con una precedente ordinanza del 18/9/2019, con la quale aveva riconosciuto il vincolo e aveva determinato la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa. Si trattava di decisione passata in giudicato che non poteva essere modificata.
3. Il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). In effetti, dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. "giudicato esecutivo", che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha riconosciuto la continuazione tra due reati che già, in precedenza, aveva ritenuto riuniti per continuazione: quindi, su questo aspetto, emettendo una decisione inefficace.Peraltro, nel determinare la pena complessiva, il giudice dell'esecuzione aveva adottato una decisione differente risipetto a quella precedente, senza che ciò fosse giustificata da elementi nuovi: con ciò violando, appunto, il principio del ne bis in idem. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estens