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Sentenza — n. 43413/2022 — snpen Generato dall'IA

Continued crime between mafia association and property crimes requires prior specific planning of each act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gennaro Tecchia's appeal against the lower court's rejection of his request to recognize continued crime between mafia association and property offenses. Tecchia argued that his role as an extortion collector since the clan's inception proved a unified criminal plan, citing a prior judgment recognizing continuity with some extortion attempts. The court rejected this, ruling that while the clan had a general program, specific acts like the 2001 robbery were not individually planned at the time of Tecchia's entry, thus lacking the necessary legal bond for continued crime.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: For continued crime between a mafia association and specific property crimes, the specific acts must have been individually planned and anticipated at the moment of joining the association, not merely part of a general criminal program.

Parole chiave

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continued crime mafia association specific planning property offenses criminal intent procedural violation legal bond crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
A prescindere da tale ultima questione - rispetto alla quale il ricorrente sostanzialmente ignora la motivazione del provvedimento impugnato, che fa leva su una rapina risalente al 2001, oggetto dell'istanza ma del tutto tralasciata dal ricorso - l'impostazione del ricorrente viola l'art. 81 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 7 legge 203 del 1991
artt. 671 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il difensore di Gennaro Tecchia, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
A prescindere da tale ultima questione - rispetto alla quale il ricorrente sostanzialmente ignora la motivazione del provvedimento impugnato, che fa leva su una rapina risalente al 2001, oggetto dell'istanza ma del tutto tralasciata dal ricorso - l'impostazione del ricorrente viola l'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale
Occorre, quindi, che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TECCHIA GENNARO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/02/1981 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Gennaro Tecchia di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze di condanna. La Corte territoriale rilevava che Tecchia aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo mafioso e una serie di reati contro il patrimonio, solo alcuni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, senza indicare elementi concreti che dimostrassero che i reati fossero stati programmati nel momento in cui Tecchia era entrato a far parte dell'associazione mafiosa. Né sussistevano elementi per ritenere che, alla data della prima rapina (19/9/2001), Tecchia avesse già programmato le successive attività estorsive poste in essere dal novembre 2002 al marzo 2008. In definitiva, il certificato penale dimostrava che Tecchia aveva effettuato una precisa scelta di vita, essendo dedito a reati contro il patrimonio e poi facendo ingresso nell'area della criminalità mafiosa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Gennaro Tecchia, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio della motivazione. L'istante aveva dimostrato che Tecchia era un associato al clan Russo, avente il ruolo, fin dall'inizio della vita dell'associazione, di esattore delle estorsioni operate dal clan. L'epoca dei delitti dimostrava ampiamente la continuazione: il clan risultava operante sin dagli anni '90 con un preciso programma criminoso e con la condivisione da parte di Tecchia della commissione dei singoli delitti - fine pianificati dal clan.

Gli ambiti territoriali erano i medesimi. Inoltre, la sentenza n. 2552/12 aveva già riconosciuto la continuazione tra il delitto associativo e alcune tentate estorsioni commesse tra il novembre 2003 e il maggio 2004 e ciò giustificava il riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con altre sentenze. L'ordinanza tralasciava elementi specifici: la partecipazione di Tecchia al clan Russo sin dai primi anni 2000 e la programmazione nelle linee essenziali delle attività estorsive del clan, nonché la totale riconducibilità degli episodi oggetto delle altre sentenze di condanna al delitto associativo.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli conclude per il rigetto del ricorso. 1 )1

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2. Con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati - fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984), sconfessando il diverso orientamento che ritiene sufficiente che i reati - fine siano stati deliberati contestualmente alla costituzione del sodalizio.

Occorre, quindi, ribadire che il programma criminoso di un'associazione per delinquere - che sia di carattere mafioso o di altra natura - non coincide con la somma di reati riuniti per continuazione con il delitto associativo. In effetti, l'accordo criminoso che dà luogo al sorgere del delitto associativo non può che contemplare una serie non previamente determinata di delitti, cosicché fra reato associativo e singoli reati - fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione o della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati - fine sono previsti solo in via generica e programmatica.

Occorre, quindi, che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). Analogamente, non sussiste necessariamente la continuazione tra il delitto associativo e tutti i reati - fine commessi dall'associato successivamente all'adesione all'associazione: occorre, appunto, che tali reati, al momento dell'adesione, siano programmati.

3. Il ricorrente, a ben vedere, si limita a ribadire che tutti i reati giudicati con le sentenze nn. 1, 2, 3, 5 e 6 del Casellario costituivano reati — fine dell'associazione commessi successivamente all'adesione di Tecchia al clan Russo; adesione che viene fatta retroagire "ai primi anni 2000", benché la condanna per il delitto associativo determinasse il tempus commissi delicti all' "epoca anteriore e prossima al 23/5/2008"; questa prospettazione è basata sul riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, del vincolo tra il delitto associativo e una tentata estorsione commessa tra il novembre 2003 e il maggio 2004.

A prescindere da tale ultima questione - rispetto alla quale il ricorrente sostanzialmente ignora la motivazione del provvedimento impugnato, che fa leva su una rapina risalente al 2001, oggetto dell'istanza ma del tutto tralasciata dal ricorso - l'impostazione del ricorrente viola l'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale osserva che dagli atti non emerge che Tecchia avesse già programmato i reati - fine fin dal momento della sua adesione al clan Russo, aggiungendo che anche i reati - fine erano verosimilmente legati a circostanze contingenti ed occasionali determinate dall'evoluzione dell'associazione.

A tale argomentazione, il ricorrente replica che le estorsioni e i reati contigui facevano parte del programma criminoso del clan e che Tecchia aveva il ruolo di esattore del clan stesso. Ma tale replica si fonda su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato: il fatto che il clan Russo fosse dedito alle estorsioni e che Tecchia, fin dal momento dell'adesione, avesse il ruolo di esattore, non comporta affatto che tutte le estorsioni compiute successivamente all'ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione; per una previa e unitaria programmazione sarebbe stato necessario provare che quelle specifiche estorsioni erano state programmate in un determinato momento: ad esempio, che gli imprenditori da sottoporre ad estorsione fossero già stati individuati.Come osserva la Corte territoriale, il clan era finalizzato a compiere le estorsioni che via via sarebbero state possibili: ad esempio, in relazione agli appalti assegnati agli imprenditori nel corso del tempo; ma ciò non comporta affatto una previa programmazione delle estorsioni, corrispondendo all'esatto contrario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del