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Sentenza — n. 43411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order reducing sentence due to violation of recidivism rules and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order that reduced the total sentence for three escape crimes. The court found the order violated Article 81 of the Penal Code by lowering the penalty after adding a third crime to the continuation, and the reasoning was contradictory regarding the base sentence and aggravations. Consequently, the Cassation Court annulled only the penalty determination and remanded the case for a new calculation while upholding the recognition of criminal continuation.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; Art. 671, comma 2 bis, cod. proc. pen.: When recognizing continuation between crimes, the total sentence cannot be lower than previously determined if the scope of continuation expands, and the judgment's reasoning must be consistent and non-contradictory.

Parole chiave

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continuzione tra reati recidiva reiterata giudice dell'esecuzione contraddittorietà motivazione annullamento con rinvio recidiva nell'infrazione sospensione di pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, cod. pen.
pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen. Nel caso in esame, Spinelli era già stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza precedente a quelle riunite per continuazione.
Art. 671, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ciò comportava la disapplicazione dell'art. 671, comma 2 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: SPINELLI NICOLA nato a TARANTO il 14/09/1977 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di Nicola Spinelli di riconoscimento della continuazione tra i delitti di evasione giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Secondo il Tribunale, i fatti erano identici ed erano stati posti in essere in un ristretto arco temporale (21/9/2015 - 2/11/2015), permettendo di ritenere che Spinelli, in occasione della prima evasione, avesse già ideato quelle successive. Il Giudice rideterminava la pena complessiva in complessivi anni due di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione di legge. Con una precedente ordinanza, il giudice dell'esecuzione aveva già provveduto sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze di condanna oggetto della nuova ordinanza, determinando la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione: la sentenza sub 2, infatti, aveva inflitto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, mentre, per l'aumento per la continuazione, il Giudice aveva tenuto conto della previsione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., atteso che Spinelli era già stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza.

La nuova ordinanza aveva compreso nella continuazione anche un terzo reato, rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione e calcolando aumenti per i reati satellite pari a mesi due di reclusione. Ciò comportava la disapplicazione dell'art. 671, comma 2 bis cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 81, comma 4, cod. pen. Nel caso in esame, Spinelli era già stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza precedente a quelle riunite per continuazione. Per di più, la pena complessiva era stata determinata in misura inferiore a quella stabilita nella precedente ordinanza.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il ragionamento sotteso all'ordinanza non era chiaro: dapprima il Giudice aveva indicato un calcolo non corrispondente al risultato finale (pena base: anni uno di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione); nel prosieguo aveva indicato un calcolo differente (pena base: anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi quattro di reclusione); infine, con un'ordinanza integrativa della motivazione, il giudice aveva suddiviso l'aumento tra i due reati satellite.

3. Il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata risulta viziata sotto due profili. In primo luogo, la pena complessiva determinata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i tre delitti di evasione oggetto delle sentenze di condanna è inferiore a quella precedentemente determinata con l'ordinanza dello stesso Giudice dell'esecuzione del 26/5/2021 in conseguenza del riconoscimento del vincolo tra i primi due reati: ebbene, il risultato del nuovo riconoscimento del vincolo anche con riferimento alla terza evasione non può che essere quello di un aumento della pena complessiva precedentemente determinata.

In secondo luogo, la motivazione del provvedimento è effettivamente contraddittoria e conclusa. In particolare, il Giudice dapprima afferma che la pena inflitta per il delitto giudicato con la sentenza n. 148/2020 del 21/1/2020 è pari ad anni uno di reclusione, mentre successivamente il provvedimento si riferisce (pare correttamente) alla maggiore pena di anni uno e mesi otto di reclusione; inoltre, gli aumenti per la continuazione per i due reati satellite vengono indicati in misura O differente all'interno del provvedimento e dell'ordinanza integrativa della motivazione.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva, fermo restando il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna, non impugnato dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto. Così deciso 1'11 ottobr