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Sentenza — n. 43408/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43408/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Luca Antonio, nato a Crotone il 30/08/1982; Avverso l'ordinanza emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43408/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa ordinanza Antonio De Luca, a mezzo dell'avvocato Salvatore Iannotta, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa ricollocamento in un istituto riabilitazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione restituzione dell'assistenza sociale
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) De Luca Antonio, nato a Crotone il 30/08/1982; Avverso l'ordinanza emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficb penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Antonio De Luca in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata nel suo interesse.

2. Avverso questa ordinanza Antonio De Luca, a mezzo dell'avvocato Salvatore Iannotta, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la sentenza di condanna della cui esecuzione si controverte. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Antonio De Luca è infondato.

2. Osserva il Collegio che il ricorso di Antonio De Luca non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Antonio De Luca, la cui elevata caratura criminale, attestata dal numero cospicuo dei suoi precedenti penali e dall'ampiezza dell'arco temporale nel quale si erano concretizzati, non consentiva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato.Il giudizio prognostico negativo, dunque, si riteneva corroborato dalla personalità criminale di Antonio De Luca, nel cui contesto si richiamavano le numerose condanne riportate nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il 2009 e gli altrettanto numerosi procedimenti penali attivati contro il ricorrente per gravi reati nel successivo triennio, compreso tra il 2009 e il 2012, alcuni dei quali tuttora pendenti.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Ancona, questo giudizio prognostico negativo, da ultimo, veniva corroborato dall'attivazione di un procedimento penale nei confronti di Antonio De Luca, riguardante una ramificata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati, nella quale il ricorrente era coinvolto unitamente ad altri ventinove soggetti; procedimento penale, questo, che forniva un'ulteriore conferma dello spessore criminale elevato del condannato. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Antonio De Luca su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di Antonio De Luca, il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;

Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Antonio De Luca deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa