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Ordinanza — n. 43404/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43404/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'esito negativo della prova e non espiata la pena eseguita nel corso della misura di affidamento in prova da parte di Antonio Serratore, ammesso alla misura alternativa con ordinanza del 2 marzo 2021 in relazione alla condanna del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017. A ragione osserva che l'affidato, oltre a disattendere le prescrizioni, non aveva documentato l'attività lavorativa svolta.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43404/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nella materia relativa "alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova anche in casi particolari" procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti devono essere adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali lavoro a titolo di prova violazioni delle norme procedurali mancanza di disciplina testimonianza inattendibile procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
Ricorre Serratore, per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 111 Cost..
art. 666 cod. proc. pen
278854), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRATORE ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 21/01/1974 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo, previa qualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'esito negativo della prova e non espiata la pena eseguita nel corso della misura di affidamento in prova da parte di Antonio Serratore, ammesso alla misura alternativa con ordinanza del 2 marzo 2021 in relazione alla condanna del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017. A ragione osserva che l'affidato, oltre a disattendere le prescrizioni, non aveva documentato l'attività lavorativa svolta.

2. Ricorre Serratore, per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 111 Cost.. e 47, comma 12, Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato né le informazioni positive in suo possesso né le plausibili giustificazioni offerte dal condannato ed abbia adottato la decisione in aperta violazione del diritto al contraddittorio che sarebbe stato, invece, garantito ove fosse stato dato avvio al diverso procedimento di revoca della misura in corso di esecuzione.

3. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nella materia relativa "alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova anche in casi particolari" procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti devono essere adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano sia quando abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Rv. 278854), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta.

4. Il ricorso non va, tuttavia, dichiarato inammissibile ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812). Pertanto, qualificato il ricorso come opposizione, si deve dunque procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà pronunciarsi ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.,

P.Q.M.

o Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione e li c›7. ‹ atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, in Roma 13 settembre 2022 o Il Consigliere estensore Il Presidente ri)