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Sentenza — n. 43394/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Trapani, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a Pietro Giacalone con sentenze irrevocabili rispettivamente in data 2 ottobre 2014 e in data 15 settembre 2018. Propone ricorso per cassazione Pietro Giacalone, tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 666, comma 4, e 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen., sul rilievo che la pronunzia sulla richiesta di revoca del beneficio è stata adottata in assenza delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore, posto che, all'udienza camerale fissata per la trattazione, il giudice per l'esecuzione ha raccolto solamente le richieste sulla questione preliminare della competenza sollevata dalla difesa e poi si è riservato di decidere unicamente su tale questione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 664, comma 4, cod. proc. pen., nei procedimento di esecuzione, l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, i quali in tal modo vengono chiamati ad interloquire nel contraddittorio orale in ordine all'oggetto della decisione prima della sua adozione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale decisioni incidentali revoca dell'atto amministrativo diritto di ottenere una decisione declinatoria di competenza abbandono del procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE PIETRO nato a ALCAMO il 01/04/1993 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a Pietro Giacalone con sentenze irrevocabili rispettivamente in data 2 ottobre 2014 e in data 15 settembre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione Pietro Giacalone, tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 666, comma 4, e 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen., sul rilievo che la pronunzia sulla richiesta di revoca del beneficio è stata adottata in assenza delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore, posto che, all'udienza camerale fissata per la trattazione, il giudice per l'esecuzione ha raccolto solamente le richieste sulla questione preliminare della competenza sollevata dalla difesa e poi si è riservato di decidere unicamente su tale questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai sensi dell'art. 664, comma 4, cod. proc. pen., nei procedimento di esecuzione, l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, i quali in tal modo vengono chiamati ad interloquire nel contraddittorio orale in ordine all'oggetto della decisione prima della sua adozione.

3. Nel caso di specie, come risulta dal verbale di udienza e da quanto esposto nello stesso ricorso, risulta sicuramente garantita la partecipazione di cui sopra. Secondo quanto si dà atto in detto verbale, dopo l'apertura dell'udienza il difensore, ha sollevato l'eccezione di incompetenza e il pubblico ministero si è opposto all'accoglimento di tale eccezione, in tal modo dunque non recedendo dall'istanza proposta. Il giudice dell'esecuzione si è riservato di decidere. Tale riserva, in assenza della delimitazione alla questione della competenza, ha riguardato anche il merito, non essendo peraltro previste, nel procedimento camerale di cui trattasi, separate decisione su detta questione da assumere prima delle conclusioni nel merito.

L'ordinanza, che ha disatteso l'eccezione di incompetenza e ha poi provveduto all'accoglimento dell'istanza del pubblico ministero è stata, dunque, correttamente emessa, non risultando affetta dalle nullità indicate nel ricorso, operanti, invece, nel caso di mancata assicurazione del contraddittorio e della partecipazione delle parti ove prevista come necessaria.4. Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec