Sentenza — n. 43385/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMugo Francesco, nato a Lecce il 09/02/1964; Avverso la sentenza emessa il 13/01/2021 dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I fatti di reato, nella loro consistenza materiale sono incontroversi, riguardando il possesso di un coltello e di alcuni strumenti da scasso, di cui l'imputato Francesco Mugo veniva trovato in possesso il 28 gennaio 2016, nel corso di un controllo eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di Otranto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Mugo Francesco, nato a Lecce il 09/02/1964; Avverso la sentenza emessa il 13/01/2021 dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 13 gennaio 2021, per quanto di interesse ai presenti fini, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Lecce il 25 gennaio 2018, con cui Francesco Mugo era stato condannato alla pena di due anni di arresto per i reati di cui ai capi A e B, commessi a Otranto il 28 gennaio 2016.
2. I fatti di reato, nella loro consistenza materiale sono incontroversi, riguardando il possesso di un coltello e di alcuni strumenti da scasso, di cui l'imputato Francesco Mugo veniva trovato in possesso il 28 gennaio 2016, nel corso di un controllo eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di Otranto.
3. Avverso questa sentenza Francesco Mugo, a mezzo dell'avvocato Ivan Feo, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti - indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità - e del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che veniva censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. ote-ti 4,tetto.z.,c(i.k (rAti 04-4-. e, 2 .4‹ y Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Francesco Mugo è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che i reati contestato a Francesco Mugo, ai capi A e B, devono ritenersi estinti per prescrizione. Considerati, in particolare, i titoli di reato contestati a Mugo, l'epoca di commissione del delitto e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 28 gennaio 2021. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di ricorrente, pur non avendo sollecitato espressamente questa pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva. Né, allo stato degli atti, sussistono nei confronti di Francesco Mugo i presupposti per il proscioglimento con formula di merito, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato Francesco Mugo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione