Cassation court dismisses appeal against detention order due to new facts justifying special preventive needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giovanni Sanna's appeal against a detention order issued by the Sassari Tribunal. The Tribunal confirmed custody based on new threats made by Sanna to a police supervisor, which updated the assessment of special preventive needs under Article 275 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the Tribunal's interpretation of the verbal threats was not arbitrary and that the delay in providing the audio recording did not invalidate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275 comma 1 bis cod. proc. pen.; Art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The court may reassess preventive needs based on new facts occurring after the initial judgment, and detention remains appropriate if the new conduct demonstrates a current risk of committing crimes with weapons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNA GIOVANNI nato a MACOMER il 05/08/1966 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato FARRIS DESOLINA del foro di CAGLIARI in difesa di SANNA GIOVANNI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 20 dicembre 2021 la Corte di Assise di Sassari ha affermato la penale responsabilità di Sanna Giovanni per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (fatto avvenuto tra il 2006 e il 2007). La pena inflitta in primo grado risulta quantificata in anni 25 di reclusione. 1.1 in data 14 febbraio del 2022 Sanna Giovanni è stato raggiunto da un titolo cautelare (custodia in carcere) emesso dalla Corte di Assise di Sassari.
2. La decisione qui impugnata è quella emessa dal Tribunale di Sassari ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. in data 3 marzo 2022, di conferma del titolo cautelare. 2.1La ragione essenziale che ha determinato l'emissione del provvedimento risiede in una condotta di minaccia che il Sanna avrebbe tenuto, a mezzo del telefono, nei confronti del sovrintendente di polizia Mazzette Giovanni Maria, in data 23 dicembre 2021 (subito dopo la emissione della decisione di condanna). Alcune frasi rivolte dal Sanna al Mazzette (tra cui l'espressione .. due fucilate vi faccio dare ..) sono riportate nella decisione impugnata. Il Tribunale, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.275 comma 1 bis cod.proc.pen., ritiene sussistente il pericolo di commissione di reati con uso di armi di cui all'art.274 comma 1 lett.
c) cod.proc.pen., in ragione del contegno espressivo tenuto e dei precedenti penali del Sanna, aspetti che consentono di attualizzare il pericolo rispetto al tempo risalente di consumazione del reato oggetto di giudizio in primo grado.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Sanna Giovanni, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Si rappresenta che negli atti trasmessi al Tribunale non vi era il CD contenente la trascrizione della telefonata intercorsa tra il Sanna e il Mazzette. La difesa ha chiesto copia della traccia fonica il 3 marzo 2022 ma la copia è stata posta a disposizione solo in data 14 marzo 2022. 3.2 Si eccepisce, in ogni caso, che il telefono cellulare del Mazzette non è stato sequestrato e ciò impedisce di verificare data e ora della conversazione.Non si tratta, peraltro, di una intercettazione telefonica,ma di una registrazione operata da uno dei colloquianti e ciò imponeva il sequestro dell'apparecchio e la immediata disponibilità della traccia fonica.
Non si nega che la conversazione vi sia stata, ma è intervenuta in dialetto sardo macom,rese. Si avanzano, pertanto, dubbi sulla fedeltà della trascrizione allegata agli atti. 3.3 In particolare, si versano nel testo del ricorso stralci della conversazione da cui si evince - in tesi - che Sanna non avrebbe avuto alcuna intenzione di minacciare, ma sarebbe stato 'provocato' dal Mazzette. Si rappresenta una diversa lettura dei contenuti e degli antecedenti storici della conversazione. Da ciò deriverebbe l'assenza di reale contenuto minatorio della conversazione, non colta dal Tribunale che ha ritenuto sussistenti esigenze specialpreventive sino a quel momento escluse, dato il notevole intervallo temporale tra il fatto delittuoso e la celebrazione del giudizio.
In ogni caso si sostiene che, essendo stato escluso il pericolo di fugale eventuali esigenze di cautela potevano essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Va premesso che in sede di merito è stata data applicazione alla specifica previsione di legge di cui all'art.275 comma 1 bis cod.proc.pen., secondo cui la definizione del giudizio (anche di primo grado) consente di operare nuova valutazione, anche per fatti sopravvenuti, delle esigenze cautelari, tra cui quella specialpreventiva. Nel caso in esame il 'fatto sopravvenuto' che ha consentito la rivalutazione in senso sfavorevole al Sanna, sta nei contenuti delle conversazioni intercorse con il sovr.
Mazzette, la cui interpretazione è oggetto di contestazione da parte della difesa. Tuttavia, nell'attuale fase incidentale, il significato delle espressioni verbali /come ritenuto dal Tribunale non appare né illogico né frutto di evidenti travisamenti, il che determina la insindacabilità di tale parte della decisione impugnata in sede di legittimità. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che la modalità di offesa prospettata in detto contesto dal Sanna sia evocativa della capacità di procurarsi armi o comunque di porre in essere atti tesi a ledere terze persone.
Ciò rende non implausibile l'affermazione del Tribunale circa la ricorrenza attuale di esigenze di prevenzione speciale, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. 4.2 Le doglianze in rito sono infondate, posto che la richiesta di copia della traccia fonica risulta depositata nello stesso giorno in cui si è tenuta l'udienza innanzi al Tribunale (il 3 marzo del 2022), né vi era un obbligo di deposito preventivo da parte del PM, essendo stata chiesta la misura cautelare sulla base della trascrizione. 4.3 Quanto alla scelta della misura, va rilevato che in rapporto al reato oggetto del procedimento vige una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e le critiche difensive si dirigono verso la 'distanza temporale' tra fatto oggetto del processo e attivazione della cautela, senza tener conto della incidenza e rilevanza del 'fatto s4avvenuto', che in una con l'esame dei precedenti penali del Sanna rende non manifestamente illogica la decisione del Tribunale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Così dec