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Sentenza — n. 42636/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42636/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dì Monza in data 19 gennaio 2021 con la quale è stata affermata la responsabilità di Artem SERGIIENKO per il tentato omicidio di Abdelmakssod Jaouhari, commesso colpendolo con delle coltellate al corpo, venendo condannato alla pena di nove anni di reclusione. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi oculari nonché dell'operante intervenuto la sera dei fatti e sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del delitto, essendosi esclusa la dedotta ipotesi della difesa legittima e dello stato di necessita.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre Artem SERGIIENKO, a mezzo del difensore avv. Ambra Ferretto, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto che costituisce piuttosto il delitto di lesioni aggravate, mancando la volontà omicida, poiché l'imputato voleva unicamente difendersi, mentre le lesioni causate sono minime: se l'imputato avesse voluto uccidere avrebbe colpito zone vitali e non si sarebbe limitato a infliggere due sole ferite; - il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per non essere stata ridotta la pena nel minimo edittale per il reato tentato.

Parole chiave

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procedimento in contumacia omissione del difensore omissione di soccorso assenza prolungata obbligo di comparizione all'udienza assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERGIIENKO ARTEM nato in UCRAINA il 27/09/1989 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. rilevato che il difensore del ricorrente, avvocato FERRETTO AMBRA, nonostante la richiesta di trattazione orale, non si è presentato in udienza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale dì Monza in data 19 gennaio 2021 con la quale è stata affermata la responsabilità di Artem SERGIIENKO per il tentato omicidio di Abdelmakssod Jaouhari, commesso colpendolo con delle coltellate al corpo, venendo condannato alla pena di nove anni di reclusione. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi oculari nonché dell'operante intervenuto la sera dei fatti e sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del delitto, essendosi esclusa la dedotta ipotesi della difesa legittima e dello stato di necessita.

2. Ricorre Artem SERGIIENKO, a mezzo del difensore avv. Ambra Ferretto, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto che costituisce piuttosto il delitto di lesioni aggravate, mancando la volontà omicida, poiché l'imputato voleva unicamente difendersi, mentre le lesioni causate sono minime: se l'imputato avesse voluto uccidere avrebbe colpito zone vitali e non si sarebbe limitato a infliggere due sole ferite; - il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per non essere stata ridotta la pena nel minimo edittale per il reato tentato.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1 n motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto è generico perché si limita a dedurre la mancanza dell'elemento psicologico e la scarsa gravità delle lesioni causate, in disparte l'inaccettabile contraddizione logica in cui incappa il ricorrente quando pretende di escludere l'elemento psicologico ipotizzando un diverso decorso dell'azione omicida: come a dire che l'esistenza di essa sarebbe configurabile unicamente nel caso della morte della persona aggredita.

Tenuto conto, del resto, che le questioni concernenti la legittima difesa sono state abbandonate in sede di legittimità, la critica alla decisione impugnata si palesa generica e perciò inammissibile.ti 3.2. È, del resto, inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio poiché non si confronta con la motivazione stesa dai giudici di merito di ordine alla gravità del fatto e alla proditorietà dell'attacco (l'imputato si era anche travisato per avvicinarsi indisturbato alla persona offesa). 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.