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Sentenza — n. 42632/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by Public Prosecutor, ruling the appeal was timely based on communication receipt date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Public Prosecutor against a first-instance judgment declaring the appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal because it was filed late, counting the deadline from the hearing date rather than the date the prosecutor received the notice of deposit. The court ruled that the Public Prosecutor cannot attend the first-instance hearing and therefore the appeal period must run from the date they received the official communication of the deposit notice. Consequently, the appeal was deemed timely, and the lower court's decision dismissing it was annulled with remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.; The appeal period for the Public Prosecutor against a first-instance judgment commences from the date of receipt of the notice of deposit, not from the date of the hearing.

Parole chiave

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Public Prosecutor appeal period notice of deposit communication criminal procedure code inadmissibility appeal remittal for new trial tempestività dell'istanza di ricusazione termine processuale perentorio ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
prevede il termine di quindici giorni decorrente (per la Procura generale) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento al Procuratore generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
art. 585 cod. proc. pen
Detta decisione è stata così motivata sulla base della ritenuta violazione dei termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40165 del 23/06/2009, P.G. in proc. Granifero
G., dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla scadenza del termine previsto per il deposito, quantunque tale comunicazione intervenga prima di detta scadenza" (Sez. 5, n. 40165 del 23/06/2009, P.G. in proc. Granifero, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA RIBERA ANTONIO nato a BUCCHERI il 13/03/1966 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del Procuratore Generale Militare Francesco UFILUGELLI che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 59 del 25 maggio 2021, la Corte militare d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla Procura generale militare avverso la sentenza emessa, avverso Antonio Ribera per "minaccia a un inferiore aggravata", il 9 luglio 2020, depositata in pari data con motivazione contestuale, avendolo ritenuto tardivo perché depositato il 30 luglio 2020. 1.1. Detta decisione è stata così motivata sulla base della ritenuta violazione dei termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. In particolare, considerate, la motivazione contestuale della sentenza di primo grado e "la presenza all'udienza della parte appellante", è stata considerato il termine di quindici giorni per impugnarla decorrente dall'udienza del 9 luglio 2020, ritenuta la non necessarietà di "alcuna comunicazione della sentenza".

2. Avverso detto provvedimento il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte militare d'appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia l'erronea applicazione della legge processuale penale perché l'art. 585 cod. proc. pen. prevede il termine di quindici giorni decorrente (per la Procura generale) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento al Procuratore generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.

L'interpretazione dell'art. 585 cod. proc. pen. fornita dal provvedimento impugnato sarebbe errata non potendosi considerare presente in udienza il Procuratore generale come parte del giudizio. Invero il pubblico ministero di secondo grado non ha conoscenza dell'udienza da celebrarsi in primo grado e, conseguentemente, della sentenza ivi emessa, se non dalla comunicazione dell'estratto ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. Solo da detta comunicazione, quindi, decorre il relativo termine per impugnare.

3. I difensori dell'imputato hanno presentato memoria chiedendo che venga rigettato il ricorso.

4. Il Procuratore generale militare ha concluso per l'annullamento con rinvio degli atti alla Corte militare d'appello perché proceda al giudizio di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto risulta fondato e deve essere accolto. 1.1. Come correttamente rilevato, il procuratore generale, rappresentante dell'Ufficio di Procura di secondo grado, non ha conoscenza dell'udienza di primo grado né tantomeno può intervenire in essa ove, invece, è presente il pubblico ministero.1.2. L'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. prevede, infatti, la necessarietà, ai fini di consentire l'eventuale impugnazione, della "comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la corte d'appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello".

Tale assunto è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte con l'affermazione del seguente principio di diritto secondo cui "il termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare decorre, per il P. G., dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla scadenza del termine previsto per il deposito, quantunque tale comunicazione intervenga prima di detta scadenza" (Sez. 5, n. 40165 del 23/06/2009, P.G. in proc. Granifero, Rv. 244606 - 01). 1.3. Da ciò deriva, come emerge dalla lettura dell'annotazione apposta sulla sentenza di primo grado, che il termine per proporre appello da parte della Procura generale militare decorreva dal 13 luglio 2020, data in cui è stata effettuata la necessaria comunicazione per consentire al p.m. del secondo grado di giudizio di esercitare il proprio potere d'impugnazione anche qualora il p.m. di primo grado abbia prestato acquiescenza.

L'appello è stato depositato in data 27 luglio 2020 (non il 30 luglio 2020 come affermato nell'impugnata sentenza), come riportato dall'apposita annotazione sulla sentenza di primo grado, quindi, "l'impugnazione proposta è da ritenersi tempestiva poiché il termine sarebbe scaduto il giorno successivo.

2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sèzione