Italian court annuls prison tribunal order denying CD player to detainee under differentiated regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice successfully appealed the Perugia surveillance tribunal's rejection of Antonino Pesce's claim for a CD player. While the tribunal initially denied the device citing security risks, the higher court found the lower tribunal's reasoning insufficient regarding the specific administrative burdens of securing such equipment. Consequently, the appellate court annulled the order and remanded the case for a new evaluation of the practical difficulties in ensuring the safety of digital media devices within the prison facility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; Art. 40 DPR n. 230/2000; In differentiated prison regimes, administrative denial of recreational devices is valid only if the prison authority can demonstrate that securing the equipment poses insurmountable organizational or resource constraints, requiring the lower court to verify these specific practical impediments before ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA assistito ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO nel procedimento a carico di: PESCE ANTONINO nato a CINQUEFRONDI il 09/10/1982 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 23 giugno 2020 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da PESCE Antonino, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto dell'apparecchio elettronico di lettura dei compact disk - CD (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento.
2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen. e il vizio della motivazione.
3. Il ricorso è fondato. 3.1. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf.
Sez. 1, n. 29819 del 2021). 3.2. Non può essere pretermessa la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.3.3.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così