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Sentenza — n. 42561/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying CDs to differentiated regime inmates due to security risks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice successfully appealed the lower court's rejection of a prisoner's request for musical CDs under a differentiated regime. The court found the lower tribunal failed to verify if the prison administration could securely manage the requested electronic devices without excessive resource burdens. Consequently, the Cassation Court annulled the order and remanded the case for a new judgment to assess these security and logistical constraints.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 40 DPR n. 230/2000; In differentiated prison regimes, administrative denial of CDs is lawful if security risks or resource constraints make safe management impossible, requiring the surveillance court to verify these specific impediments before granting recreational access.

Parole chiave

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differentiated prison regime CD ownership restriction security risk assessment administrative resource constraints recreational rights denial surveillance court annulment prison material safety restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
pen.) presentato da D'ALESSANDRO PASQUALE, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord.
Art. 40 DPR n. 230 del 2000
Art. 87 ord. pen.
Art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Conf. Sez. 1, n. 29819 del 2021
Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA assistito ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO nel procedimento a carico di: D'ALESSANDRO PASQUALE nato a VICO EQUENSE il 27/08/1970 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso alle parti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 22 giugno 2021 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da D'ALESSANDRO PASQUALE, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto dì compact disk - CD musicali (supporto ottico digitale) e del relativo apparecchio elettronico di lettura (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento.

2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf.

Sez. 1, n. 29819 del 2021). 3.2. Non può essere pretermessa la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. 3.3.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Cos