Italian prison CD purchase ban upheld due to security risks and resource constraints in differentiated regimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice successfully appealed the lower court's rejection of a prisoner's claim regarding the ban on purchasing CDs. The court found the administrative decision valid because security risks and resource limitations justified denying access to digital music players in differentiated prison regimes. Consequently, the lower court's order was annulled and remanded for a new hearing to apply these established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; Art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354: The prison administration may lawfully deny authorization for detainees in differentiated regimes to purchase or possess musical compact discs and digital readers when security risks or resource constraints prevent the necessary safety measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA assistito ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO nel procedimento a carico di: DE LUCA BOSSA ANTONIO nato a NAPOLI il 28/11/1971 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Pietro MOLINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 11 maggio 2021 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da DE LUCA BOSSA Antonio, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di compact disk - CD musicali (supporto ottico digitale) e del relativo apparecchio elettronico di lettura (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento.
2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen.
3. Il ricorso è fondato. 3.1. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez.1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf.
Sez. 1, n. 29819 del 2021). 3.2. Non può essere pretermessa la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. 2 lì 3.3.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, facendo applicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.