Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding conditional sentence suspension revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded. The applicant argued that a previous revocation decision was unchallengeable based on prior case law, but the Court distinguished the current situation where a new crime occurred during the suspension period. The Court ruled that revocation in such cases is automatic and mandatory, falling outside the scope of the prior judgment's binding effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 1) cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if manifestly unfounded, particularly when the applicant incorrectly applies principles regarding initial illegality to a case involving a subsequent crime triggering automatic revocation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio Antonio, nato a Napoli il 17/12/1994 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. - la sospensione condizionale della pena, concessa ad Antonio brio con sentenza 14 aprile 2015, pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e divenuta irrevocabile il 6 maggio 2015, causa intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio.
2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal suo difensore di fiducia, sulla base di connessi motivi nei quali deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente obietta che la revoca della sospensione condizionale della pena era stata già in precedenza denegata dal giudice dell'esecuzione, essendo quest'ultima decisione ineccepibile in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza pronunciata da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Risulta dagli atti che la precedente decisione del giudice dell'esecuzione fosse intervenuta su una richiesta di revoca avanzata ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., per essere il beneficio, in tesi, stato concesso illegittimamente ab origine. A questa ipotesi, e ad essa soltanto, si attagliano i principi espressi sa Sez. U, n. 37345 del 2015, cit. (secondo cui «[il/ giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, [solo se] tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»). Nel procedimento odierno è in valutazione la diversa causa di revoca, disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., integrata dalla commissione, nel termine di sospensione, di altro delitto sanzionato con pena detentiva. In casi del genere, la revoca, dipendente da un fattore sopravvenuto rispetto al tempo della cognizione, segue ex lege, obbligatoria e automatica (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Farina, Rv. 283092-01); la sede propria per disporla è quella esecutiva. ) 3.
Sotto altro aspetto, il giudicato esecutivo, nella specie formatosi sulla prima decisione, copre solo le questioni dedotte ed esaminate, e non quelle solo deducibili, quand'anche riferibili al medesimo titolo esecutivo (tra le molte, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de