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Sentenza — n. 42558/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal correcting a sentencing device due to lack of clear evidence of clerical error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco De Santis's appeal inadmissible regarding a discrepancy between the sentencing device and the reasoning in his 2018 judgment. While the lower court refused to correct the omission of a suspended sentence based on the principle of the device's supremacy, the appellant argued recent jurisprudence allows correction for mere oversight. The Court rejected this, ruling that the appeal failed to identify specific textual evidence proving the omission was a clerical error rather than a deliberate decision.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The rule of the device's supremacy over the reasoning is not absolute and admits derogation only when the reasoning clearly proves the omission was a mere clerical oversight, requiring the appellant to pinpoint specific textual evidence of this error.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Correction of Material Error Supremacy of Device Suspended Sentence Inadmissible Appeal Clerical Oversight Judicial Discretion remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Poiché la parte motiva della sentenza aveva argomentato in senso favorevole ad entrambi i benefici, non riconosciuti tuttavia in dispositivo, l'interessato aveva chiesto l'integrazione di quest'ultimo a norma dell'art. 130 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 130 cod. proc. pen
Poiché la parte motiva della sentenza aveva argomentato in senso favorevole ad entrambi i benefici, non riconosciuti tuttavia in dispositivo, l'interessato aveva chiesto l'integrazione di quest'ultimo a norma dell'art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Blasizza
Sez. 3, n. 19462 del 20/02/2013, Dong
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Santis Francesco, nato a Siena il 16/10/1975 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del Tribunale di Siena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siena - adito da Francesco De Santis per la correzione dell'errore materiale, da cui risulterebbe affetta, in punto di sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, la sentenza emessa a suo carico da quell'Ufficio giudiziario il 19 settembre 2018, irrevocabile dal 2 febbraio 2019 - pronunciava in senso negativo. Poiché la parte motiva della sentenza aveva argomentato in senso favorevole ad entrambi i benefici, non riconosciuti tuttavia in dispositivo, l'interessato aveva chiesto l'integrazione di quest'ultimo a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. Il giudice adito aveva tuttavia opposto il principio della prevalenza del dispositivo anteriormente deliberato sulla relativa motivazione esplicativa.

2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge. Il ricorrente obietta che il principio richiamato dal giudice a quo sarebbe derogabile, in base a recente giurisprudenza di legittimità, ogni qualvolta risulti palese che l'omesso riconoscimento dei benefici in dispositivo sia dovuto a mera disattenzione, o dimenticanza, sicché l'intervento di rettifica sul dispositivo varrebbe soltanto ad armonizzare l'estrinseco della decisione rispetto al contenuto intrinseco di essa. Il principio sarebbe applicabile anche dopo la formazione del giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Vero è che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non contestuale, della sentenza, la regola della prevalenza del primo, quale immediata (e non più revocabile) espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, dovendo essere contemperata, alla luce delle peculiarità del caso specifico, con la valutazione di elementi certi e logici, emergenti dal contesto, in grado di comprovare il carattere eventualmente claudicante del dispositivo (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Blasizza). La regola citata incontra una deroga, particolarmente a proposito della sospensione condizionale della pena o della menzione, nell'ipotesi in cui l'esame della motivazione fornisca elementi pregnanti per ritenere che l'omesso riconoscimento dei benefici in dispositivo sia frutto di mera svista, esistendo tutte le ragioni perché essi dovessero essere concessi (Sez. 3, n. 19462 del 20/02/2013, Dong).

Solo in tale caso, di stretta rilevazione, è lecito far prevalere la motivazione sul dispositivo, adeguandone il dictum mediante la procedura di correzione di errore materiale.

3. Nel medesimo caso è onere del richiedente la correzione, tuttavia, individuare i passaggi motivazionali della sentenza che renderebbero chiaro ed evidente che la sospensione andasse accordata, e che si sia a fronte di una svista, in sede di emanazione del dispositivo, e non di un inammissibile ripensamento in fase di stesura della motivazione. L'atto di impugnazione è totalmente silente sul punto, sicché esso non può trovare ingresso in questa sede perché in definitiva tende all'affermazione di enunciati di principio, non calati sulla specificità della situazione del ricorrente e incapaci di produrre, allo stato, effetti concreti a lui favorevoli.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della