Cassation dismisses appeal claiming suspension order did not apply to defendant who joined other co-defendants' request for adjournment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Antonio Siverino's appeal against the Second Instance Court's rejection of his request to declare the maximum detention term ineffective. Siverino argued that a suspension order issued during a hearing adjournment requested by other co-defendants did not legally apply to him since he had previously opted out of the summary procedure. The court ruled that Siverino's explicit agreement to the adjournment and suspension, despite his procedural choice, meant the suspension order validly covered his case under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 304, comma 5, c.p.p.; When a defendant joins a co-defendant's request for an adjournment that suspends detention terms, the suspension applies to them even if they did not request separation of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIVERINO ANTONIO nato a CATANIA il 11/06/1975 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Antonio Siverino avverso l'ordinanza con il cui il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo tribunale, il 10 marzo 2022, ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del termine massimo di durata della misura cautelare posta a carico dell'imputato. Il Tribunale del riesame, in proposito, ha ritenuto che la scadenza del predetto termine, in origine fissata al 10 febbraio 2022, doveva intendersi prorogata in misura pari alla sospensione disposta, all'udienza del 16 dicembre 2021, fino al 10 febbraio 2022 e che il decreto che dispone il giudizio, emesso il 19 febbraio 2022, era, pertanto, intervenuto prima della maturazione del termine di legge.
2. Antonio Siverino propone, con il ministero degli avv.ti Francesco Tagliaferri e Roberta Boccadamo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di riesame ritenuto l'operatività, nei suoi confronti, di un provvedimento sospensivo che, in realtà, riguardava esclusivamente altri imputati.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 31 maggio 2022, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. È pacifico che, all'udienza del 16 dicembre 2021, tali Scarvaglieri e Calcagno, imputati nel medesimo procedimento nel quale è coinvolto l'odierno ricorrente Antonio Siverino, chiesero, tramite il difensore e dopo avere depositato documentazione, il differimento dell'udienza, richiesta alla quale tutti i difensori presenti, ivi compreso quello di Siverino, si associarono espressamente, così inducendo il giudice ad accordare il rinvio e, contestualmente, a sospendere il decorso dei termini di custodia cautelare sino all'udienza successiva. Ciò posto, sostiene il ricorrente che detto provvedimento non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti, in quanto adottato per conto dei soli imputati che avevano preannunziato l'intenzione di optare per il rito abbreviato, cui egli, sin dalla precedente udienza del 22 novembre 2021, aveva preannunziato di non avere interesse.
L'argomento non convince, in quanto contrastante con il quadro normativo che, in atto, regola la materia, e che, come correttamente evidenziato dal Tribunale del rièsame, si impernia sul disposto dell'art. 304 cod. proc. pen.. Posto, invero, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 4 del citato articolo, i termini massimi di durata della custodia in carcere sono, tra l'altro, sospesi, nella fase dell'udienza preliminare, durante il tempo in cui l'udienza è rinviata su richiesta dell'imputato o del suo difensore, va, specificamente, notato come il comma 5 preveda, tra l'altro, che tali disposizioni «non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi».
Considerato, quindi, che Siverino, a fronte della richiesta di rinvio formulata da altri imputati, non chiese procedersi nei suoi confronti, previa separazione delle posizioni, e, anzi, si associò espressamente — come indicato nel verbale di udienza del 16 dicembre 2021 — all'istanza, appare del tutto evidente la correttezza della decisione impugnata, frutto di ineccepibile interpretazione della normativa di riferimento.
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Antonio Siverino al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle