Sentenza — n. 42552/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 16 gennaio 2020, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato, per carenza di legittimazione in capo al difensore proponente, l'inammissibilità dell'istanza presentata da Angelo Rosario Moscato al fine di essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di quattro anni di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Torino del 19 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2019. Ha, in proposito, rilevato che la richiesta è stata presentata dall'avv. Romano Console il quale, pur avendo rappresentato Moscato nel giudizio di cognizione, non risulta investito ai fini della proposizione dell'istanza intesa all'ammissione alla misura alternativa, e ritenuto che la reciproca autonomia dei procedimenti di cognizione e di sorveglianza induce ad escludere che la nomina rilasciata nel primo giudizio spieghi i suoi effetti anche in quello esecutivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Moscato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCATO ANGELO ROSARIO nato a GRAMMICHELE il 03/10/1954 avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 16 gennaio 2020, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato, per carenza di legittimazione in capo al difensore proponente, l'inammissibilità dell'istanza presentata da Angelo Rosario Moscato al fine di essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di quattro anni di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Torino del 19 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2019. Ha, in proposito, rilevato che la richiesta è stata presentata dall'avv. Romano Console il quale, pur avendo rappresentato Moscato nel giudizio di cognizione, non risulta investito ai fini della proposizione dell'istanza intesa all'ammissione alla misura alternativa, e ritenuto che la reciproca autonomia dei procedimenti di cognizione e di sorveglianza induce ad escludere che la nomina rilasciata nel primo giudizio spieghi i suoi effetti anche in quello esecutivo.
2. Angelo Rosario Moscato propone, con l'assistenza dell'avv. Romano Console, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali eccepisce — in chiave, rispettivamente, di violazione di legge e vizio di motivazione — che il Tribunale di sorveglianza ha indebitamente trascurato, in fatto, che l'avv. Console, difensore di Moscato nel giudizio di cognizione, è stato individuato dalla Procura generale presso la Corte di appello della notificazione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso, con riferimento alla pena residua da espiare, il 7 ottobre 2019 e che, il giorno seguente, Moscato ha formalizzato, all'ingresso in carcere, la nomina dell'avv. Console per il procedimento di esecuzione, nonché, in diritto, che il difensore del condannato nel giudizio di cognizione è legittimato, ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., a presentare, in assenza di nomina di diverso difensore, richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. Il ricorrente, a fronte di un decreto di inammissibilità emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul postulato dell'assenza di specifica nomina dell'avv. Console per il procedimento di esecuzione, replica deducendo che la legittimazione del legale che lo ha assistito nel giudizio di cognizione è attestata dall'attività compiuta dalla Procura generale, che proprio all'avv. Console ha notificato, il 7 ottobre 2019, l'ordine di esecuzione per la carcerazione, e, soprattutto, dalla nomina da lui formalizzata presso la matricola del carcere nel pomeriggio dell'8 ottobre 2019. Trattasi di deduzione sfornita — stando a quanto allegato al ricorso e, comunque, presente in atti — di qualsivoglia elemento di riscontro documentale, sicché da essa deve, con ogni evidenza, prescindersi.
3. Sotto il profilo giuridico, improprio si palesa il riferimento all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In assenza di nomina di difensore per la fase dell'esecuzione, il difensore già nominato per la fase del giudizio di cognizione è legittimato a presentare richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione senza necessità di un ulteriore specifico mandato» (Sez. 1, n. 1843 del 18/11/2010, dep. 201, Janale, Rv. 249437 - 01; Sez. 1, n. 40392 del 08/10/2004, Palumbo, Rv. 230642 - 01). Detto orientamento si è, invero, formato con riferimento alle ipotesi, disciplinate dall'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., di emissione dell'ordine di esecuzione con contestuale sua temporanea sospensione, finalizzata a consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, l'istanza di ammissione alle misure alternative, per le quali il legislatore ha espressamente previsto la concorrente legittimazione del condannato, del difensore che ha ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione o di quello specificamente nominato per il procedimento di sorveglianza.
Atteso che, nel caso in esame, l'ordine di esecuzione per la carcerazione non venne sospeso, tanto che il condannato fu, per effetto della sua emissione, condotto in carcere, deve farsi riferimento al principio generale, pacifico nell'esperienza giurisprudenziale, in forza del quale «La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01; Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01), afferente alla «ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione» (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Lucato, Rv. 270971 - 01).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve confermarsi la correttezza della decisione impugnata, emessa sul presupposto della carenza di legittimazione, in capo all'avv. Console, difensore di Moscato nel giudizio di cognizione, a proporre, in assenza di ulteriore, specifica nomina, istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione non sospeso.
4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Moscato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso a condanna il ricorrente a