Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding preventive detention needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ciliberto inadmissible because the challenges raised were manifestly unfounded. Ciliberto argued that the lower court incorrectly assessed the need for preventive detention based on alleged lack of concrete evidence regarding the risk of recidivism. The court rejected this, noting that the lower court provided a complete and coherent argumentation regarding the specific dangers posed by the defendant's violent conduct and the unaccounted-for weapon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the challenges are manifestly unfounded, and the appellant bears the costs and the fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CILIBERTO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 12/06/1983 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da Antonio Ciliberto avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati, tutti aggravati, di lesioni volontarie, detenzione e porto non autorizzati in luogo pubblico di arma comune da sparo, commessi nel pomeriggio del 9 novembre 2021.
2. Antonio Ciliberto propone, con l'assistenza dell'avv. Francesco De Luca, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame i=ln illegittimamente ritenuto la sussistenza, a suo carico, di esigenze cautelari di pregnanza tale da imporre l'adozione ed il mantenimento di misura di tipo detentivo.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 6 giugno 2022, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
2. Preliminarmente, è opportuno ricordare, in linea preliminare, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e laTilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza, a carico di Antonio Ciliberto, di esigenze cautelari di tale pregnanza da imporre l'adozione della misura degli arresti domiciliari. Ha, in particolare, spiegato, che il fatto in contestazione ha tratto origine dal dissidio intercorso tra Aldo Barbieri e Pietro Perugino, da una parte, e Vincenzo Porretta, dall'altra, vedente sulla relazione che quest'ultimo avrebbe allacciato con l'ex compagna di Perugino.
Essendo degenerato in colluttazione l'incontro tenuto presso il panificio di Porretta, questi, temendo di avere la peggio, ha provocato l'intervento dell'amico Antonio Ciliberto il quale, tosto sopraggiunto, è riuscito a mettere in fuga i contendenti, non senza averli colpiti con una spranga di ferro e, successivamente, con alcuni colpi di pistola (esplosi con l'arma che Porretta gli aveva raccomandato di portare seco e della quale egli, dopo il fatto, si è liberato, non consentendone il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine), che li hanno attinti alle gambe, per poi darsi alla fuga e costituirsi a distanza di alcune ore.
Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto la sussistenza del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione della condotta criminosa, desunto, in primo luogo, dalle allarmanti modalità del fatto, espressive di una personalità incline alla violenza, anche con l'uso delle armi, ed alla sopraffazione e, peraltro, non contraddette da significativi elementi di segno contrario.
4. A fronte di un apparato argomentativo completo e coerente, ancorché succinto, il ricorrente oppone un'eccezione di carenza di concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze specialpreventive che appare, a ben vedere, affetta da insuperabile genericità. Ciliberto, invero, àncora le proprie censure al postulato — che, per quanto si evince dal provvedimento impugnato, non trova, in atti, riscontro di sorta ed è, anzi, confutato dall'invito rivoltogli expressis verbis da Porretta a portare con sé l'arma — secondo cui la spranga e la pistola sarebbero state nell'originaria disponibilità di Barbieri e Perugino, nonché all'assenza, nella condotta di volontà omicida, aspetto che è stato debitamente considerato dal Tribunale nel riesame nell'apprezzamento del quadro cautelare.
Né, va aggiunto a confutazione dell'ulteriore obiezione del ricorrente, il fatto che egli, nell'atto di sparare, abbia mirato alle gambe delle persone offese è segno dell'eccezionalità della condotta illecita; il complesso delle azioni realizzate mette, piuttosto, in luce, nell'indagato, una preoccupante propensione ad agire in modo cruento e con l'impiego delle armi, al cospetto di una situazione che, diversamente da quanto da lui sostenuto, non esponeva a pericolo la vita sua e quella di Porretta e non imponeva una reazione tanto violenta quanto quella posta in essere.
Concretezza ed attualità del pericolo di recidiva appaiono, d'altro canto, ancora più intense laddove si tenga conto dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata da Ciliberto, il quale, è ragionevole inferire, potrebbe servirsene per il compimento di nuove imprese criminose.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar