Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding rejection of criminal continuity claim due to lack of unified criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the execution judge erred by ignoring the systematic nature and temporal proximity of eight theft convictions as evidence of a single criminal plan. The court rejected this, ruling that repeated similar crimes over time indicate a general propensity to offend rather than a specific, unified criminal design required for legal continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The repetition of homogeneous crimes over time constitutes a general propensity to offend rather than a unified criminal design, thus precluding the legal institution of criminal continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/11/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale dì Torre Annunziata ha respinto l'istanza di Luciano Branni, diretta al riconosci- mento della continuazione tra i reati accertati con otto sentenze di condanna (in maggioranza del Tribunale di Napoli, quindi del Tribunale di Bologna, di Santa Maria Capua Vetere, di Cassino e di Torre Annunziata), osservando che i fatti di reato erano espressivi di proclività a delinquere e non risultavano avvinti dal medesimo disegno criminoso, rimarcando in particolare il profilo temporale che non permetteva di ipotizzare l'esistenza di un'unica e genetica preordinazione.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Antonio Gallo, deducendo vizio di motivazione in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione. Si censura che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato di considerare che l'omogeneità dei reati e la loro commissione sistematica e con analoghe modalità (furti di oggetti contenuti in vetture in sosta, forzandone la chiusura) fossero sintomi di un'ideazione criminosa diretta al reperimento di un illecito profitto. Si lamenta che non si sia vagliata la possibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso distintamente tra le otto sentenze di condanna, e che non vi sia stato un apprezzamento complessivo degli indici rivelatori della continuazione. Infine, si rimarca la contiguità cronologica tra gli episodi di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è generico e confutativo delle argomentazioni illustrate nell'impugnata ordinanza, con le quali peraltro non si confronta realmente. 1.1. Le ragioni di rigetto, espresse dal giudice dell'esecuzione in termini sintetici ma efficaci, hanno spiegato che - alla stregua degli elementi emergenti dal testo delle sentenze di condanna - non sussistono appigli per l'identificazione del medesimo disegno criminoso, nella specie trattandosi di reati omogenei, ma distanti nel tempo, in tal modo esprimendo anche una logica valutazione di esclusione della possibilità di un riconoscimento del vincolo per gruppi distinti.
Peraltro, il richiamo difensivo alla vicinanza temporale delle condotte, valorizzata come indice della continuazione, trascura che la principale ratio decidendi è stata indicata nell'abitualità criminosa emergente dalla ripetizione di una determinata tipologia di reati, circostanza che suggerisce una scelta di vita genericamente dedita al delinquere, laddove si presenti l'occasione propizia, piuttosto che una progettazione unitaria e sufficientemente specifica di un insieme circoscritto di reati.1.2. Così inteso, il riconoscimento della continuazione avrebbe dato luogo ad una mera fictio, in quanto avrebbe forzato la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - alla necessità di collegare episodi criminosi lontani nel tempo ovvero commessi in luoghi sempre diversi, soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazioni o dalle modalità operative, mentre ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, che denota la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.
Per tutti questi motivi, risulta incensurabile l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione, condotto alla stregua delle indicazioni esegetiche di questa Corte di legittimità ed in piena aderenza ai dati fattuali emergenti dalla motivazione delle sentenze di merito.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 giugno 2022 Il